Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 106 Interruzione del procedimento
1. Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto nei casi seguenti:
a) in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare di un marchio UE, ovvero della persona autorizzata in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del marchio comunitario, a rappresentare l'uno o l'altro. Nella misura in cui il decesso o l'incapacità non abbiano effetto sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell'articolo 120, la procedura è interrotta soltanto su domanda di detto rappresentante;
b) se il richiedente o il titolare di un marchio UE si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;
c) in caso di decesso o di incapacità del rappresentante del richiedente o del titolare di un marchio UE o se tale rappresentantesi trova per motivi giuridici nell'impossibilità di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.
2. Il procedimento dinanzi l'Ufficio prosegue non appena sia stabilita l'identità della persona che ha titolo per proseguirlo.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le modalità dettagliate della prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio.
Art. 107 Riferimento ai principi generali
In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento o in atti adottati in virtù del presente regolamento, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale riconosciuti negli Stati membri.
Art. 108 Cessazione degli obblighi finanziari
1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.
2. I diritti nei confronti dell'Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in eccedenza all'Ufficio, all'atto del pagamento delle tasse, si prescrivono dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.
3. Il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 è interrotto, nel caso previsto al paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in quello previsto al paragrafo 2, da una istanza in forma scritta presentata da chi fa valere il diritto. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale aveva avuto inizio la decorrenza iniziale, a meno che sia stata promossa un'azione in giudizio per far valere il diritto; in tal caso, il termine scade non prima di un anno dopo la data in cui la decisione è passata in giudicato.
Sezione 2. Spese
Art. 109 Ripartizione delle spese
1. La parte soccombente in una procedura di opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 146, paragrafo 7, la parte soccombente sopporta inoltre tutte le spese sostenute dall'altra parte, che siano indispensabili ai fini delle procedure, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la retribuzione di un rappresentante, ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna categoria di spese, nell'atto di esecuzione che deve essere adottato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Le tasse che la parte soccombente deve sostenere si limitano alle tasse versate dall'altra parte per l'opposizione, per la domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità del marchio UE e per il ricorso.
2.
La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute dalla parte vincente. Tali atti d' esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.
Nello specificare tali importi relativi alle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale e della fase procedurale in cui i costi sono stati sostenuti, e, per quanto riguarda le spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, della necessità di assicurare che l'obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio4 (rispettivamente «statuto» e «regime»).
La parte soccombente sostiene le spese per un solo opponente e, se del caso, per un solo rappresentante.
3. Tuttavia, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente.
4. La parte che pone fine a una procedura con il ritiro della richiesta di marchio UE, dell'opposizione, della richiesta di decadenza o di nullità o del ricorso, non rinnovando la registrazione del marchio UE o rinunciandovi, sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3.
5. In caso di non luogo a provvedere, la divisione d'opposizione, la divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.
6. Quando le parti concludono davanti alla divisione d'opposizione, alla divisione d'annullamento o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, il servizio in questione prende atto di tale accordo.
7. La divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi, il cancelliere della commissione di ricorso o un membro del personale della divisione di opposizione o della divisione di annullamento fissa, su richiesta di parte, l'importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui all'articolo 120, paragrafo 1, l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l'attendibilità. Quando l'importo delle spese è fissato ai sensi della prima frase del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell'atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.
8. La decisione sulla fissazione delle spese, che espone i motivi sui quali è basata, può essere riveduta con decisione della divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso, su richiesta presentata entro un mese dalla notifica della ripartizione delle spese. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione di opposizione, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedimento orale.
Art. 110 Esecuzione delle decisioni che fissano l'ammontare delle spese
1. Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che fissa l'ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo.
2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione di cui al primo paragrafo e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa la sola verifica dell'autenticità della decisione come unica formalità.
3. Assolte tali formalità su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'organo competente, secondo la legislazione nazionale.
4. L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del paese interessato.
Sezione 3. Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri
Art. 111 Registro dei marchi UE
1. L'Ufficio tiene un registro dei marchi UE e lo mantiene aggiornato.
2. Il registro deve contenere le seguenti iscrizioni relative alle domande e alle registrazioni del marchio UE:
a) la data di deposito della domanda;
b) il numero di fascicolo della domanda;
c) la data della pubblicazione della domanda;
d) il nome e l'indirizzo del richiedente;
e) il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 119, paragrafo 3;
f) la rappresentazione del marchio, con indicazioni circa il tipo di riproduzione e, se del caso, una descrizione del marchio;
g) la denominazione dei prodotti e servizi;
h) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità ai sensi dell'articolo 35;
i) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 38;
j) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale a norma dell'articolo 39;
k) l'indicazione che il marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, ha acquistato efficacia distintiva in seguito all'uso che ne è stato fatto;
l) l'indicazione che si tratta di un marchio collettivo;
m) l'indicazione che si tratta di un marchio di certificazione;
n) la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 3;
o) la data di iscrizione del marchio nel registro e il numero della registrazione;
p) una dichiarazione secondo la quale la domanda è il risultato della trasformazione di una registrazione internazionale designante l'Unione, ai sensi dell'articolo 204 del presente regolamento, accompagnata dalla data della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid ed eventualmente dalla data di priorità della registrazione internazionale.
3. Il registro deve contenere inoltre, con la relativa data di annotazione:
a) le modifiche del nome, dell'indirizzo o della cittadinanza o nazionalità del titolare del marchio UE, oppure una modifica dello Stato in cui egli ha il domicilio, la sede o uno stabilimento;
b) le modifiche del nome o dell'indirizzo del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 119, paragrafo 3, prima frase;
c) in caso di designazione di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso;
d) le modifiche e le alterazioni del marchio, ai sensi degli articoli 49 e 54, e le correzioni di errori;
e) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio collettivo ai sensi dell'articolo 79;
f) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale di cui all'articolo 39, ai sensi dell'articolo 40;
g) il trasferimento completo o parziale ai sensi dell'articolo 20;
h) la costituzione o cessione di un diritto reale ai sensi dell'articolo 22, e il tipo di diritto reale;
i) gli atti di esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 23 e le procedure di insolvenza ai sensi dell'articolo 24;
j) la concessione o il trasferimento della licenza ai sensi dell'articolo 25, ed eventualmente il tipo della licenza;
k) il rinnovo di una registrazione ai sensi dell'articolo 53 e la data da cui ha effetto, nonché le eventuali limitazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4;
l) la menzione della data di scadenza di una registrazione a norma dell'articolo 53;
m) le dichiarazioni di ritiro o di rinuncia del titolare del marchio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 57;
n) la data di presentazione e i dettagli di un'opposizione ai sensi dell'articolo 46 o di una domanda ai sensi dell'articolo 63 o di una domanda riconvenzionale, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, di decadenza o di dichiarazione di nullità o di ricorso ai sensi dell'articolo 68;
o) la data e il contenuto di una decisione su un'opposizione, una domanda o una domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 6, o della terza frase dell'articolo 128, paragrafo 6, ovvero un ricorso ai sensi dell'articolo 71;
p) la menzione del ricevimento dell'istanza di trasformazione ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 2;
q) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel registro ai sensi del paragrafo 2, lettera e), del presente articolo;
r) la cancellazione della preesistenza del marchio nazionale;
s) la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma delle lettere h), i), e j) del presente paragrafo;
t) la sostituzione del marchio UE con una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 197;
u) la data e il numero di una registrazione internazionale basata su una domanda di marchio UE che è stata registrata come marchio UE ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1;
v) la data e il numero di una registrazione internazionale basata sul marchio UE ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2;
w) la divisione di una domanda ai sensi dell'articolo 50 e la divisione di una registrazione ai sensi dell'articolo 56, nonché gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativi alla registrazione divisionale e l'elenco di prodotti e servizi della registrazione originaria così come modificato;
x) la revoca di una decisione o di un'iscrizione nel registro a norma dell'articolo 103, se la revoca riguarda una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate;
y) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio di certificazione UE ai sensi dell'articolo 88.
4. Il direttore esecutivo può stabilire che debbano essere registrati altri dati oltre a quelli elencati nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 149, paragrafo 4.
5. Il registro può essere tenuto in forma elettronica. L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, ai fini previsti nel paragrafo 8. L'ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.
6. Ogni variazione del registro viene comunicata al titolare del marchio UE.
7. Su richiesta dell'interessato e previo pagamento di una tassa, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentici o non autentici.
8. Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, è effettuato ai seguenti fini:
a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
b) tenere un registro pubblico a fini di ispezione e di informazione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori economici, al fine di consentire loro di esercitare i diritti conferitigli dal presente regolamento ed essere informati dell'esistenza di diritti anteriori appartenenti a terzi; e
c) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.
9. Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi. Per motivi di certezza del diritto, i dati del registro sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.
Art. 112 Banca dati
1. In aggiunta all'obbligo di tenere un registro ai sensi dell'articolo 111, l'Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai richiedenti o da qualsiasi altra parte nei procedimenti a norma del presente regolamento o di atti adottati in forza dello stesso.
2. La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro ai sensi dell'articolo 111, nella misura in cui tali informazioni dettagliate sono prescritte dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, conservazione e trattamento di tali dati viene effettuata ai seguenti fini:
a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
b) accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;
c) comunicare con i richiedenti e le altre parti nel procedimento;
d) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.
3. Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati elettronica e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente quelli elencati nell'articolo 111, può essere messo a disposizione in formato leggibile meccanicamente, nonché le relative tariffe per tale accesso.
4. L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo che la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito.
5. Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. Tuttavia, la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del marchio UE o dalla chiusura della relativa procedura in contradditorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.
Art. 113 Accesso online alle decisioni
1. Per ragioni di trasparenza e di prevedibilità, le decisioni dell'Ufficio sono rese disponibili online per l'informazione e la consultazione del pubblico. Qualsiasi parte del procedimento che ha portato all'adozione della decisione può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale contenuto nella decisione.
2. L'Ufficio può fornire accesso online alle sentenze di tribunali nazionali e dell'Unione europea attinenti ai suoi compiti al fine di sensibilizzare il pubblico alle questioni di proprietà intellettuale e promuovere la convergenza delle pratiche. L'Ufficio rispetta le condizioni della pubblicazione iniziale per quanto riguarda i dati personali.
Art. 114 Consultazione pubblica
1. I fascicoli relativi a domande di marchi UE non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.
2. Chiunque dia la prova che il richiedente di un marchio UE ha affermato che dopo la registrazione eserciterà contro di lui i relativi diritti può consultare il fascicolo già prima della pubblicazione della domanda e senza il consenso del richiedente.
3. Dopo la pubblicazione della domanda di marchio UE, i fascicoli della domanda e del relativo marchio possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica.
4. Quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, possono essere esclusi dalla consultazione i documenti relativi all'astensione o alla ricusazione ai sensi dell'articolo 169, i progetti di decisioni e pareri e tutti gli altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e pareri, nonché le parti del fascicolo rispetto alle quali la parte interessata ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza, salvo che la consultazione di tali parti del fascicolo sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione.
5. La consultazione dei fascicoli del marchio UE per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione può avvenire sull'originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione.
6. Se la consultazione dei fascicoli avviene secondo quanto previsto nel paragrafo 7, la richiesta di consultazione dei fascicoli è considerata effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa. Tale tassa non è versata se la consultazione su mezzi tecnici di memorizzazione è effettuata online.
7. La consultazione dei fascicoli ha luogo nella sede dell'Ufficio. A richiesta, è consentita la consultazione mediante trasmissione di copie dei documenti dei fascicoli. Il rilascio di tali copie è subordinato al pagamento di una tassa. L'Ufficio trasmette inoltre, su richiesta, copie autenticate o non autenticate della domanda di marchio UE dietro pagamento di una tassa.
8. I fascicoli tenuti dall'Ufficio relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 190, paragrafo 1, in conformità delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo.
9. Ferme restando le restrizioni di cui al paragrafo 4, l'Ufficio può, su richiesta e dietro pagamento di una tassa, comunicare informazioni contenute nei fascicoli di marchi UE per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione. L'Ufficio può tuttavia esigere che si faccia uso della possibilità di richiedere la consultazione del fascicolo, qualora ne ravvisi l'opportunità in considerazione della quantità di informazioni da fornire.
Art. 115 Conservazione dei fascicoli
1. L'Ufficio conserva i fascicoli delle procedure relative alle domande di marchio UE o alle registrazioni dei marchi UE. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli sono conservati.
2. Quando i fascicoli sono conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici, o le loro copie di back-up, sono conservati a tempo indeterminato. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell'Ufficio, che è stabilito dal direttore esecutivo.
3. Se e nella misura in cui fascicoli o parti di fascicoli sono conservati in formato diverso da quello elettronico, i documenti o i mezzi di prova che costituiscono parte di tali fascicoli sono conservati per almeno cinque anni dalla fine dell'anno in cui la domanda è respinta o ritirata o è considerata ritirata, la registrazione del marchio UE giunge a definitiva scadenza ai sensi dell'articolo 53, la rinuncia definitiva del marchio UE viene registrata ai sensi dell'articolo 57 o il marchio UE risulta definitivamente cancellato dal registro ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 6, o dell'articolo 128, paragrafo 6.
Art. 116 Pubblicazioni periodiche
1.
L'Ufficio pubblica periodicamente:
a) un Bollettino dei marchi UE contenente la pubblicazione delle domande e delle iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni relative alle domande o alle registrazioni di marchi UE la cui pubblicazione è richiesta dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso;
b) una Gazzetta ufficiale dell'Ufficio contenente le comunicazioni e informazioni di carattere generale emanate dal direttore esecutivo nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione.
Le pubblicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere effettuate mediante mezzi elettronici.
2. Il Bollettino dei marchi dell'Unione europea è pubblicato secondo modalità e con una frequenza che devono essere stabilite dal direttore esecutivo.
3. La Gazzetta ufficiale dell'Ufficio è pubblicata nelle lingue dell'Ufficio. Tuttavia, il direttore esecutivo può stabilire che taluni elementi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
4.
La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
a) la data da considerare come data di pubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;
b) le modalità di pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione del marchio che non contengono modifiche rispetto alla pubblicazione della domanda;
c) le forme in cui possono essere messe a disposizione del pubblico le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.
Art. 117 Cooperazione amministrativa
1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio e le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio autorizza organi giudiziari, magistrati del pubblico ministero o servizi centrali competenti per la proprietà industriale a consultare fascicoli, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 114.
2. L'Ufficio non può imporre il pagamento di tasse per la comunicazione delle informazioni o per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione.
3. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le modalità dettagliate con cui l'Ufficio e le autorità degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni e mettono a disposizione i fascicoli per la consultazione, tenendo conto delle restrizioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli relativi a domande o registrazioni di marchio UE, ai sensi dell'articolo 114, quando è aperta a terzi. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.
Art. 118 Scambio di pubblicazioni
1. L'Ufficio e i servizi centrali competenti per la proprietà industriale degli Stati membri si scambiano, su richiesta, per i bisogni della loro funzione e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.
2. L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio e all'inoltro di pubblicazioni.
Sezione 4. Rappresentanza
Art. 119 Principi generali relativi alla rappresentanza
1. Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio.
2. Fatta salva la seconda frase del paragrafo 3 del presente articolo, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo sono rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 120, paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda di marchio UE.
3. Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente. Il dipendente di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche aventi legami economici con essa, anche se non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo. I dipendenti rappresentanti altre persone, ai sensi del presente paragrafo, su richiesta dell'Ufficio o, se del caso, della parte nel procedimento, depositano una procura firmata da inserire nel fascicolo.
4. Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, viene nominato un rappresentante comune.
Art. 120 Rappresentanza professionale
1.
La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all'Ufficio può essere assunta soltanto:
a) da avvocati che siano abilitati a esercitare in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e abbiano domicilio professionale nello Spazio economico europeo, purché possano agire in tale Stato membro quali mandatari in materia di marchi;
b) da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio.
I rappresentanti operanti dinanzi all'Ufficio, su richiesta di quest'ultimo o, se del caso, di un'altra parte del procedimento, devono depositarvi una procura firmata, da inserire agli atti.
2. Può essere iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica che:
a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo;
b) ha domicilio professionale o impiego nello Spazio economico europeo;
c) è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro dello Spazio economico europeo. Quando nello Stato interessato l'abilitazione non è subordinata a una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco dell'Ufficio e che agiscono in materia di marchi dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a tali Uffici centrali per la proprietà industriale devono aver esercitato regolarmente la professione per almeno cinque anni. Tuttavia, non sono tenute ad avere esercitato la professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a tali Uffici centrali per la proprietà industriale è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione.
3. L'iscrizione avviene su richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale per la proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.
4. Il direttore esecutivo può concedere una deroga:
a) alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), seconda frase, se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo la qualificazione richiesta;
b) alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera a), nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, lettere b) e c).
5. Una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati su sua richiesta o se non ha più la capacità di rappresentare. Le modifiche dell'elenco dei mandatari abilitati sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
Art. 121 Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208, per specificare:
a) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune di cui all'articolo 119, paragrafo 4;
b) le condizioni alle quali i dipendenti di cui all'articolo 119, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all'articolo 120, paragrafo 1, depositano presso l'Ufficio una procura firmata per assumere rappresentanza e il contenuto di detta procura;
c) le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 120, paragrafo 5.
Capo X. Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi ue
Sezione 1. Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Art. 122 Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi UE e le domande di marchio UE, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi UE e di marchi nazionali si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124:
a) non si applicano gli articoli 4 e 6, l'articolo 7, punti 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012;
b) si applicano gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 entro i limiti previsti dall'articolo 125, paragrafo 4, del presente regolamento;
c) le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012, che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.
3. I riferimenti al regolamento (UE) n. 1215/2012 contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca sulla giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, concluso il 19 ottobre 2005.
Sezione 2. Controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi UE
Art. 123 Tribunali dei marchi UE
1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento.
2. Ogni cambiamento relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale dei tribunali indicati nell'elenco dei tribunali dei marchi UE trasmesso alla Commissione da uno Stato membro conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 124 Competenza in materia di contraffazione e di validità
I tribunali dei marchi UE hanno competenza esclusiva:
a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi UE;
b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale;
c) per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all'3 articolo 11, paragrafo 2;
d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio UE di cui all'articolo 128.
Art. 125 Competenza internazionale
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012 applicabili in virtù dell'articolo 122, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non è domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
3. Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, le procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:
a) è d'applicazione l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei marchi UE;
b) è d'applicazione l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei marchi UE.
5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124, escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio UE, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 11, paragrafo 2.
Art. 126 Sfera di competenza
1. Un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda sull'articolo 125, paragrafi da 1 a 4, è competente per:
a) gli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro;
b) gli atti contemplati dall'articolo 11, paragrafo 2, commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro.
2. Un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda sull'articolo 125, paragrafo 5, è competente soltanto per gli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio dello Stato membro in cui ha sede.