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Sez. U, Ordinanza n. 1994 del 03/02/2004 (Rv. 569860 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA | Separazione di coniugi stranieri unitisi all'estero in matrimonio - Convenuto non residente né domiciliato in Italia - Residenza in Italia della parte attrice - Sufficienza ai fini della giurisdizione del giudice italiano - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569860-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA

La domanda di separazione personale, quando nessuno dei coniugi sia cittadino italiano ed il matrimonio non sia stato celebrato in Italia, è devoluta alla cognizione del giudice italiano, nella disciplina dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in relazione al successivo art. 32, non solo se il convenuto sia residente o domiciliato in Italia (primo comma), ma, in difetto di tale situazione, anche se la parte attrice abbia residenza (anche di fatto) in Italia, tenendosi conto che l'ultima parte del secondo comma di detto art. 3, rendendo operanti ai fini della giurisdizione pure i criteri stabiliti per la competenza territoriale, con riguardo alle controversie non soggette alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), comporta l'applicabilità dell'art. 18, secondo comma, cod. proc. civ. sul foro della residenza dell'attore, ove il convenuto non abbia residenza o domicilio in Italia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 32, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)