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Sez. 1, Sentenza n. 8233 del 16/06/2000 (Rv. 537690 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Breve durata del matrimonio e mancata instaurazione di comunione materiale e spirituale - Assegno - Spettanza - Sussistenza - Differenze rispetto alla ipotesi di rapporto matrimoniale solo formalmente istituito per volontà e colpa del richiedente.
Stato
decisa il 2000-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537690-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

L'assegno di divorzio, ai sensi dell'articolo 5 legge n. 898 del 1970, ha la finalità di tutelare il coniuge economicamente più debole, ancorché il matrimonio abbia avuto breve durata e la comunione materiale e spirituale non siasi potuta costituire senza sua colpa, influendo tali elementi unicamente sulla misura dell'assegno; esula invece dalla ratio della norma il riconoscimento di un tale assegno ove il rapporto matrimoniale risulti, per volontà e colpa del richiedente l'assegno, solo formalmente istituito e non abbia dato luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e spirituale fra i coniugi, sfociando dopo breve tempo in una domanda di divorzio (nella specie, per inconsumazione).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)