Sez. 1, Sentenza n. 8553 del 05/08/1993 (Rv. 483395 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Della sentenza impugnata - In genere | Morte o perdita della capacità di una parte dopo la pubblicazione, ma prima della notificazione della sentenza di primo grado - Sentenza - Notificazione al procuratore della parte defunta o divenuta incapace ovvero agli eredi della parte defunta o al rappresentante della parte divenuta incapace - Ammissibilità - Contrasto di tale disciplina con i dettami degli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Della sentenza impugnata - In genere
Nel caso in cui si verifichi la morte o la perdita della capacità di una parte dopo la pubblicazione, ma prima della notificazione della sentenza di primo grado, l'altra parte può notificare la sentenza, alternativamente, al procuratore della parte defunta o divenuta incapace, ovvero agli eredi della parte defunta o al rappresentante della parte divenuta incapace, atteso che la possibilità, prevista dal primo comma dell'art. 286 cod. proc. civ., di effettuare la notificazione della sentenza a coloro ai quali spetta di stare in giudizio, non esclude la facoltà di effettuare la notifica ai sensi dell'articolo precedente, che disciplina in via generale la notificazione della sentenza, senza che ne derivi contrasto con i dettami degli artt. 3 e 24 Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)