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Sez. 5 - , Sentenza n. 10240 del 26/04/2017 (Rv. 657402 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Cessione del diritto di opzione - Mancato esercizio da parte del cessionario - Imposta proporzionale - Applicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657402-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'atto di cessione del diritto di opzione attribuito ai soci ex art. 2441 c.c., in caso di mancato esercizio dello stesso da parte del cessionario, è sottoposto all'aliquota proporzionale del 3% di cui all'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e non all'imposta in misura fissa prevista dall'art. 11 della stessa Tariffa, atteso che, in tale ipotesi, non può parlarsi "stricto sensu" di negoziazione di partecipazioni societarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2441, DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAR art. 9, DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAR art. 11, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)