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Sez. 3, Sentenza n. 3279 del 16/11/1971 (Rv. 354743 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - SIMULAZIONE ASSOLUTA - SIMULAZIONE RELATIVA - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA.*
Stato
decisa il 1971-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354743-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - SIMULAZIONE ASSOLUTA - SIMULAZIONE RELATIVA - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA.*

La simulazione, nei suoi vari tipi, puo riguardare qualsiasi contratto, ed attiene principalmente ai rapporti interni fra le parti, nel senso che e intesa a far apparire la Costituzione fra i soggetti contraenti di un rapporto tra costoro in realta inesistente perche le parti nulla vollero costituire, limitando la loro comune dichiarazione precettiva ad una vuota apparenza (simulazione assoluta), o perche le parti vollero costituire fra loro un rapporto diverso (simulazione relativa oggettivĂ , o perche il rapporto fu realmente costituito, ma tra una delle parti ed un soggetto diverso dall'altra parte figurante nel contratto apparente (simulazione relativa soggettiva o interposizione fittizia di persona). (nella specie e stata ritenuta possibile una simulazione per interposizione fittizia in un rapporto di Agenzia).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)