diritto.io

Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili

Testo vigente

Art. 174

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75321

Art. 175

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Art. 176

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75321

Art. 177

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 75321

Titolo IX. Fine della concessione

Capo I. Decadenza

Art. 178 Ritardo nell'inizio dei lavori oltre il termine dell'atto di concessione. (Art. 250, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Se alla scadenza del termine accordato dagli atti di concessione per l'incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie pubbliche, e dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici almeno un mese prima ai concessionari, questi non si siano messi in grado di cominciare e continuare i detti lavori, perdono la meta' della somma di cui abbiano fatto materiale deposito o per cui abbiano prestato cauzione a termini dell'art. 24, la quale meta' e' devoluta al Governo, a meno che non facciano legalmente constare d'impedimenti provenuti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio.

2. Se il detto deposito definitivo non e' stato fatto, o la cauzione prestata nel termine di tempo prescritto, i concessionari perdono l'importare della intiera cauzione primordiale prestata alla stipulazione dell'atto di concessione.

Art. 179 Ritardo oltre il biennio. (Art. 3, legge 30 aprile 1899, n. 168)

1. Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo precedente, il concessionario di una ferrovia pubblica, concessa e sovvenzionata a' termini del presente testo unico di legge, incorre di pieno diritto, e senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e dalla sovvenzione se, nel termine di due anni, non abbia avviati i lavori ed eseguite le provviste in modo da rendere sicura l'apertura all'esercizio nel termine stabilito dall'atto di concessione.

2. Se concorrono giustificati motivi, il termine suddetto puo' essere prorogato di un altro anno.

3. Le constatazioni all'uopo necessarie sono eseguite dal Governo in confronto del concessionario, e contro la dichiarazione di decadenza non e' ammesso alcun gravame.

Art. 180 Ritardo per l'apertura dell'esercizio. (Art. 251, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Se, alla scadenza del termine fissato dagli atti di concessione pel compimento ed apertura al permanente e regolare esercizio delle linee concesse, i concessionari non abbiano dato piena esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare di impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, incorrono, di pieno diritto e senza che occorra alcuna costituzione in mora, nella decadenza della concessione e nella perdita dell'intiera cauzione definitiva.

Art. 181 Asta pubblica. (Art. 252, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Nel detto caso il Governo provvede alla continuazione ed ultimazione delle opere tutte rimaste imperfette, ed all'esecuzione di tutte le altre obbligazioni contratte dai concessionari, col mezzo di un'asta pubblica da aprirsi sulle basi dei capitolati annessi agli atti di concessione, e, per riguardo alle opere o parti di opere gia' eseguite, ai materiali utili provvisti, ai terreni acquistati ed ai tronchi di strada che si trovino gia' posti in esercizio, sul prezzo di stima che viene determinato da arbitri inappellabili, due dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti, ed il terzo, in caso di disaccordo, dal tribunale.

Art. 182 Aggiudicazione e prezzo. (Art. 253, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Le concessioni sono deliberate a chi, oltre ad assumersi tutte le obbligazioni dei concessionari decaduti, i quali in ogni caso non possono mai essere deliberatari, ed al prestare tutte le necessarie guarentigie d'idoneita' e responsabilita', abbia offerto un maggiore aumento sul detto prezzo di stima.

2. Il prezzo del deliberamento viene, nel termine che verra' stabilito dagli atti d'incanto, corrisposto dai nuovi concessionari ai concessionari decaduti, prelevatone pero' prima cio' che e' dovuto allo Stato in rimborso di quella parte di cauzione definitiva che sia gia' stata restituita.

Art. 183 Secondo incanto e decadenza. (Art. 254, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Se il primo incanto va deserto, si deve, dentro termine non minore di due mesi, procedere ad un secondo, il quale puo' essere aperto con ribasso non maggiore di un quarto sul primitivo prezzo di stima delle opere eseguite, dei terreni acquistati e dei materiali provvisti.

2. Quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, i concessionari s'intendono definitivamente decaduti da tutti i diritti della concessione; le porzioni di strada gia' eseguite che si trovino in esercizio cadono immediatamente in proprieta' assoluta dello Stato, il quale e' libero di conservarle o di abbandonarle, come altresi' di continuare o no i lavori ineseguiti; ne' in qualsivoglia caso ha altra obbligazione che quella di corrispondere ai concessionari un corrispettivo eguale al prezzo delle opere eseguite e delle provviste fatte, stimate indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata, a giudizio degli arbitri inappellabili sopra mentovati.

Art. 184

1. Qualora l'esercizio di una ferrovia pubblica venga interrotta sulla totalita' o su parte del percorso senza che il concessionario provveda immediatamente a ripristinarlo, o se l'esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarita', il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili) prefigge un termine perentorio al concessionario per il ristabilimento regolare del servizio. Scaduto tale termine il concessionario che non abbia adempiuto all'ingiunzione, senza che - a giudizio insindacabile dell'Amministrazione - risulti dimostrata l'esistenza di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal fatto proprio, decade dalla concessione e vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

2. Anche in pendenza del termine anzidetto il Ministero delle comunicazioni potra' prendere d'ufficio, a spese e rischio del concessionario, le misure necessarie per il ripristino e la continuazione del servizio assumendone eventualmente anche la gestione.

3. In ogni caso la gestione governativa puo' essere effettuata fino a quando le condizioni per la riconsegna della linea al concessionario, o, quando questo sia stato dichiarato decaduto, per la consegna ad altro Ente, siano tali da assicurare - a giudizio esclusivo dell'Amministrazione - la regolarita' e continuita' del servizio.

Art. 185 Proroghe. (Art. 256, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Le proroghe all'incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie, alla loro ultimazione ed al ristabilimento dell'interrotto esercizio, a cui possono avere diritto i concessionari nei casi legalmente accertati di forza maggiore e dal fatto loro indipendenti, sono determinate dal Ministero dei lavori pubblici con prefiggimento di termini, l'osservanza dei quali e' pei concessionari obbligatoria come quelli prefissi dagli atti di concessione.

2. In ogni circostanza in cui siano per invocare il caso di forza maggiore onde evitare le comminate penalita', sono i concessionari in obbligo di notificare al Ministero dei lavori pubblici gli avvenimenti o le cause qualunque che abbiano impedito l'adempimento delle stipulate condizioni, e cio' dentro il termine piu' breve possibile e tale da permettere quelle verificazioni che possano venire giudicate necessarie per provarne la realta' e valutare la portata delle loro conseguenze. In difetto i concessionari sono considerati come decaduti di pieno diritto da ogni azione per siffatto riguardo.

Capo II. Scadenza

Art. 186 Obblighi del concessionario. (Art. 248, meno prime linee, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Alla scadenza del tempo di cui all'art. 22, e pel fatto solo di essa scadenza, lo Stato sottentra ai concessionari nell'esercizio di tutti gli utili e prodotti degli stabili od opere costituenti ferrovie concesse e le loro dipendenze.

2. Debbono all'anzidetta scadenza i concessionari consegnare al Governo in buono stato la strada ferrata, le opere componenti la medesima e le sue dipendenze, quali sono l'armamento della via, le stazioni con le fabbriche tutte che vi sono comprese, le rimesse, i magazzini, le officine, le tettoie ed i rilevati di caricamento e scaricamento, le case e casotti di guardia, gli uffici delle esazioni, le macchine fisse ed in generale qualunque altro immobile che non abbia per destinazione distinta e speciale il servizio dei trasporti.

3. Se, durante quel numero d'anni anteriori alla scadenza delle concessioni che e' stabilito negli atti delle medesime, i concessionari non si pongano in grado di ridurre la loro ferrovia nella buona condizione nella quale deve essere consegnata al Governo, questo e' in diritto di sequestrarne i prodotti e di valersene per fare eseguire d'ufficio i lavori che rimangano imperfetti.

Art. 187 Diritti del concessionario. (Art. 249, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Alla scadenza delle concessioni i concessionari conservano pero', oltre le azioni reali, la proprieta' degli oggetti mobili, come macchine di locomozione, carrozze e carri per trasporti, mobilie delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi ed utensili, materiali, combustibili, e provviste di ogni genere.

2. Gli atti di concessione stabiliscono, in ogni caso particolare, se, mediante pagamento del giusto valore, i concessionari siano in diritto di esigere che lo Stato ne faccia acquisto, o questo in diritto di pretendere dai concessionari la cessione, ed i modi ed i limiti dell'esercizio di tali diritti.

Capo III. Riscatto

Sezione I. Ferrovie concesse prima della legge 12 luglio 1908, n. 444

Art. 188 Riscatto dopo il trentennio. (Art. 284, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)

1. Se altro termine piu' o meno luogo non sia stato fissato dall'atto di concessione, dopo scaduti trent'anni dal giorno nel quale una ferrovia pubblica concessa alla industria privata sia stata aperta al permanente servizio sopra tutta la sua lunghezza, ha diritto il Governo di farne a qualsivoglia epoca il riscatto, previo diffidamento di un anno almeno da darsi al concessionario, ove pure diverso termine non sia stato nella concessione stabilito.

2. In tal caso al detto concessionario, per tutto il tempo che rimanga ancora a trascorrere fino all'estinzione del suo privilegio, viene corrisposta una annualita' eguale alla terza parte della somma dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque anni immediatamente precedenti al diffidamento che diedero prodotto maggiore. Oltre a cio' gli si paga, al momento del riscatto od a quell'altra epoca che dalla concessione sia stata prestabilita, l'importare degli oggetti mobili e provviste indicate all'art. 187, di cui tanto il Governo e' in diritto di esigere la cessione, quanto il concessionario di obbligarlo a fare l'acquisto al prezzo risultante da stima fissata d'accordo, ed in caso di dissenso, rimessa a giudizio di arbitri.

3. La suddetta annualita' puo' essere, a scelta del concessionario, convertita in un capitale corrispondente all'annualita' stessa col ragguaglio del 5 per cento da pagarsi all'atto del riscatto.

Art. 189 Proroghe di termini di riscatto. (Art. 8, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444)

1. Per le linee concesse prima della legge 12 luglio 1908, n. 444, e' in facolta' del Governo di stipulare convenzioni con i concessionari per la proroga dei termini di riscatto nei casi d'importanti aumenti patrimoniali debitamente autorizzati.

Sezione II. Concessioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444

Art. 190 Riscatto prima del trentennio. (Art. 8, primi cinque commi, legge 12 luglio 1908, n. 444)

1. Nelle concessioni di costruzione e di esercizio posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, se altro termine piu' o meno luogo non sia stato fissato dall'atto di concessione, lo Stato ha facolta' di provvedere, prima del termine stabilito dall'art. 188, al riscatto delle linee principali e delle secondarie divenute principali, ritenute necessarie al completamento della propria rete, corrispondendo al concessionario un'indennita' determinata in base:

  1. a) al valore della linea, che in nessun caso puo' eccedere lo ammontare del capitale occorso per la costruzione e per i successivi aumenti patrimoniali debitamente autorizzati ed accertati, detratte le quote di ammortamento per gli anni gia' trascorsi: da tale valore si deducono le quote di sovvenzione riservate all'esercizio e non occorse per esso, e le offerte degli enti interessati;

  2. b) al rimborso delle spese generali, valutate in misura non eccedente il 2 per cento del capitale di primo impianto o del capitale azionario, di cui all'art. 48;

  3. c) al rimborso delle complessive perdite di esercizio eventualmente verificatesi sino all'epoca indicata per il riscatto, in eccedenza della parte di sovvenzione riservata all'esercizio;

  4. d) ad un premio per l'avviamento dell'industria, che in nessun caso puo' eccedere il 5 per cento delle somme determinate a norma delle lettere a), b), c).

2. Le quote d'ammortamento del capitale occorso per la costruzione e per aumenti patrimoniali si calcolano per un periodo corrispondente a quello della sovvenzione governativa, o sino al termine della concessione quando non vi e' sovvenzione.

3. Nelle quote d'ammortamento per le linee sussidiate si comprendono le rate pagate sulla parte di sovvenzione destinata alla costruzione.

4. Il concessionario ha inoltre diritto all'importo degli oggetti mobili e provviste a norma dell'art. 188.

5. Sulla necessita' che la linea da riscattare faccia parte della rete di Stato sono intesi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie di Stato, ed i relativi pareri debbono essere presentati al Parlamento insieme all'atto di diffida, di cui all'art. 193.

Art. 191 Riscatto dopo il trentennio. (Art. 8, sesto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444)

1. Trascorsi trent'anni dal giorno in cui una ferrovia pubblica, concessa all'industria privata dopo la legge 12 luglio 1908, n. 444, e' stata aperta al permanente esercizio per tutta la sua lunghezza, o trascorso il termine stabilito nell'atto di concessione, e' in facolta' dello Stato di farne in qualsiasi epoca il riscatto:

  1. 1° alle condizioni dell'art. 188, per le ferrovie non collegate o collegate da un solo capo ad altre linee ferroviarie o di navigazione;

  2. 2° alle condizioni dell'art. 188 o a quelle dell'art. 190, a scelta del Governo, per le ferrovie collegate da entrambi i capi ad altre linee ferroviarie o di navigazione.

Art. 192 Arbitrato. (Art. 8, settimo ed ottavo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 9, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444)

1. In mancanza di accordo l'indennita' di riscatto e' in ogni caso determinata da tre arbitri, nominati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente della Corte d'appello di Roma.

2. Tale indennita' puo', a scelta del Governo, essere convertita in annualita' al saggio stabilito nell'atto di concessione.

3. Non procedendosi al riscatto, le spese dell'arbitrato sono a carico dello Stato.

Sezione III. Procedure pel riscatto

Art. 193 Diffida. (Art. 9, primi due commi, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 2, tre ultimi commi, legge 7 luglio 1907, n. 429; e art. 1, lettera s), legge 15 luglio 1909, n. 524)

1. Il riscatto deve sempre essere preceduto da un atto di diffida in nome dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, notificato al concessionario od al subconcessionario almeno un anno prima della data indicata per la sua effettuazione.

2. Nei casi di cui alla sezione II, la diffida non produce alcun effetto, se non e' seguita dall'accordo sull'indennita' di riscatto o se non viene confermata dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici entro tre mesi dalla data della determinazione arbitrale, di cui al precedente articolo.

3. In ogni caso l'efficacia della diffida e' subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, al quale il Governo deve presentare in tempo utile le proposte pel riscatto stesso.

4. Nel caso in cui il Governo non ritenga conveniente il riscatto, deve darne in tempo utile comunicazione al Parlamento.

Art. 194 Personale delle ferrovie riscattate. (Art. 10, legge 12 luglio 1908, n. 444)

1. Al personale delle ferrovie riscattate e' conservato il trattamento stabilito nei propri regolamenti organici, fino a quando non siasi provveduto alla classificazione delle ferrovie e alla determinazione del trattamento del personale delle ferrovie secondarie esercitate dallo Stato.