Sez. U, Sentenza n. 3248 del 05/10/1976 (Rv. 382044 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - DECADENZA DELL'ESATTORE - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - RITARDO NELLA NOMINA DEL GESTORE PROVVISORIO - INATTIVITA DEI DIPENDENTI - DIRITTO DEGLI STESSI A TUTTE LE SPETTANZE - RIVALSA DEL GESTORE CONTRO L'ENTE IMPOSITORE - AMMISSIBILITA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE - DECADENZA DELL'ESATTORE - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - RITARDO NELLA NOMINA DEL GESTORE PROVVISORIO - INATTIVITA DEI DIPENDENTI - DIRITTO DEGLI STESSI A TUTTE LE SPETTANZE - RIVALSA DEL GESTORE CONTRO L'ENTE IMPOSITORE - AMMISSIBILITA.*
I dipendenti dell'esattoria delle imposte, qualora, a seguito di declaratoria di decadenza del titolare della medesima, subentri allo stesso un gestore provvisorio o delegato governativo, hanno diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro ed a ricevere, dal predetto soggetto subentrante, tutte le spettanze maturate dopo la declaratoria di decadenza. Tale diritto, previsto dall'art 23 della legge 16 giugno 1939 n 942, e poi ribadito dall'art 140 del DPR 15 maggio 1963 n 858, sussiste anche nel caso in cui i dipendenti siano rimasti per un certo tempo inattivi, a causa di ritardo dell'ente impositore nella nomina del gestore provvisorio. Ma, in tale ipotesi, va riconosciuta al gestore la rivalsa contro l'ente impositore per le somme che abbia sborsato in favore dei dipendenti, per la causale indicata, dalla data della decadenza dell'originario titolare fino a quella dell'assunzione del servizio. (V 827/73, mass n 363103; (contra 3175/52).*
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1939 num. 942 art. 23, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)