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Sez. 2, Sentenza n. 750 del 03/03/1981 Cc. (dep. 03/04/1981) Rv. 148268 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - PROROGA IN CASO DI RAPINA AGGRAVATA - CONCESSIONE IN SENTENZA DI ATTENUANTI PREVALENTI O EQUIVALENTI ALLE AGGRAVANTI - PROROGA - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148268-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - PROROGA IN CASO DI RAPINA AGGRAVATA - CONCESSIONE IN SENTENZA DI ATTENUANTI PREVALENTI O EQUIVALENTI ALLE AGGRAVANTI - PROROGA - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

La proroga della durata dei termini di carcerazione preventiva prevista dal combinato disposto dagli artt 165 ter cod proc pen e 10 DL 15 dicembre 1979 n 625 per la rapina aggravata di cui al terzo comma dell'art 628 cod pen non si applica qualora, per effetto della concessione in sentenza di attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti alle aggravanti, sia stata irrogata la pena prevista per la rapina semplice. Dovendo infatti la durata dei termini di carcerazione preventiva essere determinata con riferimento alle pene edittali previste per i reati ritenuti in sentenza, tenuto anche conto dell'eventuale giudizio di comparazione fra circostanze, sarebbe illogico considerare operante in relazione al medesimo termine il prolungamento previsto dalla legge per un'ipotesi di reato piu grave di quella ritenuta dal giudice. (Conf sez seconda, cc 11 febbraio 1981, ric nardozza).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 165 ter, Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)