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Sez. 2, Sentenza n. 4846 del 05/08/1988 (Rv. 459667 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - NOTIFICA - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1988-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459667-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - NOTIFICA - MODALITÀ.*

Al fine di assicurare la convocazione di tutti i condomini, presupposto indispensabile per la validità dell'assemblea condominiale, gli artt. 1135 e 1136 cod. civ. non prescrivono particolari modalità di notifica, sicché l'esigenza che tutti i condomini siano stati preventivamente informati deve ritenersi soddisfatta quando risulti, secondo l'incensurabile accertamento del giudice del merito, che i condomini ne abbiano avuto notizia. (Conf 590/80, mass n 403971).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)