Sez. U, Sentenza n. 29316 del 26/02/2015 Ud. (dep. 09/07/2015) Rv. 264266 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Modifiche normative di cui al D.L. n. 36 del 2014 - Conseguenze - Irrilevanza penale delle condotte di reato aventi ad oggetto i medicinali di cui alla tabella V - Esclusione - Perdurante rilevanza penale - Condizioni - Inclusione dei relativi principi attivi nelle tabelle da I a IV del t.u.s.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, le modifiche normative apportate dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, non determinano l'irrilevanza penale delle condotte di detenzione e cessione di medicinali di cui alla tabella V allegata al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che tali preparati contengano uno dei principi attivi di cui alle tabelle da I a IV allegate al T.U. sugli stupefacenti, per i quali vi è espresso richiamo della disposizione penale di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. (La Suprema Corte, in motivazione, ha sottolineato che tale affermazione si impone per la mancanza, nella disciplina legislativa attualmente in vigore, di qualsiasi esplicito riferimento alla rilevanza penale dei medicinali in quanto tali).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, Legge 16/05/2014 num. 79, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)