Sez. U, Sentenza n. 5889 del 15/03/2026 (Rv. 677691-02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Procedura di definizione agevolata ex art. 1, comma 231 e ss. l. 197 del 2022 (c.d. rottamazione-quater) - Debiti di natura non tributaria - Applicabilità - Sussistenza - Presupposti - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
La procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 231 e ss., l. n.197 del 2022 (c.d. rottamazione quater) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, atteso che, alla luce della ratio della procedura definitoria - volta sia ad agevolare, mediante lo stralcio di interessi e sanzioni, il recupero delle somme, sia ad estinguere, nel caso di processi pendenti, il relativo contenzioso - rileva unicamente l'elemento oggettivo dell'affidamento del carico all'Agente della riscossione nel tempo considerato e non la natura del credito posto in riscossione.
Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 235 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)