Sez. 5, Sentenza n. 24276 del 19/02/2015 Ud. (dep. 05/06/2015) Rv. 263836 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E USO DI TALI SIGILLI O STRUMENTI CONTRAFFATTI | Sigillo fiscale contraffatto apposto sul biglietto di una partita di calcio - Reato previsto dall'art. 469 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E USO DI TALI SIGILLI O STRUMENTI CONTRAFFATTI
Integra il delitto di cui all'art. 469 cod. pen. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e uso della cosa contraffatta) la condotta di colui che utilizza un biglietto di una partita di calcio con il sigillo fiscale contraffatto, posto che per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella imposta dalla legge su determinati beni al fine di garantire al fruitore la autenticità della provenienza e della correlativa certificazione. (In motivazione, la Corte ha anche escluso la necessità che l'impronta contraffatta debba concretizzarsi in un simbolo, evidenziando che nessuna disposizione normativa nega rilevanza a contrassegni di altro tipo, come quelli raffiguranti caratteri alfabetici o numerici).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 469, Cod. Pen. art. 485, DM Finanze 13/07/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)