Sez. 3, Sentenza n. 23308 del 08/11/2007 (Rv. 600556 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Chiamata del terzo su istanza del convenuto come obbligato solidale o in garanzia - Estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti di detto terzo - Inammissibilità - Formulazione espressa di un'autonoma domanda nei riguardi di tale terzo - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
Il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera quando lo stesso terzo venga evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia propria od impropria, essendo in questo caso necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)