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Sez. L, Sentenza n. 9150 del 07/06/2003 (Rv. 564041 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - IN GENERE | Nominativo dei testimoni - Individuazione indiretta - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564041-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - IN GENERE

L'indicazione dei testimoni può avvenire mediante individuazione indiretta di essi tramite la funzione espletata nell'ufficio o nell'ente di cui fanno parte, a condizione che questa consenta una sicura identificazione della persona che si intende chiamare come testimone, onde consentire all'altra parte, nel rispetto delle regole del contraddittorio, di individuare i testi di cui l'istante intende avvalersi. (Nella specie, parte ricorrente aveva indicato il capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato e la S.C, ritenuta sufficiente tale indicazione, ha cassato la sentenza di merito che con motivazione generica aveva escluso la prova per omessa indicazione dei testi)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)