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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22460 del 27/09/2017 (Rv. 645771 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO | Scrittura privata - Riconoscimento implicito ed extragiudiziale - Efficacia - Successiva produzione in giudizio della stessa scrittura - Disconoscimento - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645771-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO

Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione. (Nella specie, la S.C., confermando sul punto la decisione impugnata, ha ritenuto precluso all'affittuario il disconoscimento in giudizio della sottoscrizione di un contratto di affitto agrario, stante il precedente riconoscimento implicito stragiudiziale desumibile dalla lettera con la quale lo stesso aveva chiesto il tentativo preventivo di conciliazione, contestando l'efficacia derogatoria della disciplina legale prevista dalle clausole del contratto ma non anche la propria sottoscrizione; ciò in quanto, sebbene il documento contrattuale non fosse stato prodotto dalla concedente durante l'esperimento del tentativo di conciliazione, tuttavia la richiesta dell'affittuario, intervenuta a seguito della pretese della stessa concedente di avvalersi della scrittura, evidenziava che egli era stato posto bene a conoscenza dell'esistenza e del contenuto del documento, avendo potuto formulare specifiche e dettagliate contestazioni delle disposizioni negoziali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)