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Sez. 6, Sentenza n. 1139 del 07/06/1967 Ud. (dep. 14/07/1967) Rv. 105022 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - DI ASSEGNO BANCARIO - CONFIGURABILITA - REATO SUPPOSTO ERRONEAMENTE E REATO IMPOSSIBILE - MANCANZA NELL'ASSEGNO DI ELEMENTI PRESCRITTI - REATO IMPOSSIBILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105022-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - MALVERSAZIONE A DANNO DEI PRIVATI - IN GENERE - DI ASSEGNO BANCARIO - CONFIGURABILITA - REATO SUPPOSTO ERRONEAMENTE E REATO IMPOSSIBILE - MANCANZA NELL'ASSEGNO DI ELEMENTI PRESCRITTI - REATO IMPOSSIBILE - ESCLUSIONE.*

Un assegno bancario puo formare oggetto del reato di malversazione perche ha un valore patrimoniale, costituendo un titolo di credito all'ordine che ha funzione di mezzo di pagamento sostitutivo del danaro depositato presso il trattario, a nulla rilevando la Mancanza di data di emissione o di altri elementi prescritti. Anche in questo caso, infatti, esso ha in se e per se un contenuto patrimoniale, potendo il titolo essere speso e valere come promessa di pagamento e - se regolarizzato dal lato fiscale - come cambiale. Non e percio ravvisabile in siffatta fattispecie la figura del reato impossibile (art 47 cod pen). (prima parte; V 103817, 105021, anno 1967; e, in reato di peculato, (102129, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Pen. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)