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Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 06/04/1982 (Rv. 419972 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI MOBILI - IN GENERE - TITOLI NOMINATIVI AZIONARI - USUCAPIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419972-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI MOBILI - IN GENERE - TITOLI NOMINATIVI AZIONARI - USUCAPIBILITÀ - CONDIZIONI.*

È ammissibile il possesso ad usucapionem dei titoli di credito, ed in particolare dei titoli nominativi azionari, ma a tal fine, poiché il possesso in tanto è rilevante per l'usucapione in quanto sia esteriorizzato in maniera pacifica e continuativa ed esercitato in modo visibile e non occulto, in modo da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, la fattispecie possessoria non si realizza con la mera disponibilità materiale del documento, occorrendo anche la "legittimazione", vale a dire il possesso secondo la legge di circolazione del titolo, che sola consenta di esercitare i poteri cartolari inerenti al possesso del documento, e l'effettivo Esercizio, per il periodo di tempo utile, di tali poteri (diritto agli utili, diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee, diritto alla ispezione dei libri sociali, e così via). (Conf 2800/79, mass n 399123, sulla prima parte; (Conf 1021/73, mass n 363440; (Conf 1910/70).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1157, Cod. Civ. art. 1163, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 1994, Cod. Civ. art. 2021, Cod. Civ. art. 2350, Cod. Civ. art. 2351, Cod. Civ. art. 2422

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)