Sez. 2, Sentenza n. 1373 del 05/06/1964 (Rv. 301945 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - NOMINA DI UN SOSTITUTO - AMMISSIBILITA - FORME - NOMINA DI UN SOSTITUTO DA PARTE DEL SOSTITUTO - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - NOMINA DI UN SOSTITUTO - AMMISSIBILITA - FORME - NOMINA DI UN SOSTITUTO DA PARTE DEL SOSTITUTO - INAMMISSIBILITA.*
A norma dell'articolo 9 del RDL 27 novembre 1933 n 1587, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (convertito nella legge 22 gennaio 1934 n.36), il procuratore, il quale voglia farsi sostituire nell'espletamento del mandato ricevuto dal cliente da altro procuratore, puo, sotto la sua responsabilita, o procedere, con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della Corte d'appello e da comunicarsi al consiglio dell'ordine, alla nomina di un sostituto compreso nell'albo in cui egli trovasi iscritto e che le rappresenti a tutti gli effetti, ovvero, sempre sotto la sua responsabilita, farsi rappresentare per il compimento di singoli Atti del processo da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali del distretto della Corte d'appello mediante incarico da conferirsi di volta in volta per iscritto negli Atti della causa o con dichiarazione separata. La eccezionalita della norma e il ripetuto richiamo alla personale responsabilita del procuratore delegante non consentono una interpretazione estensiva dei poteri del delegato. Tanto la nomina del sostituto quanto la delega singola vengono disposte dal procuratore 'intuito personaè con riguardo cioe alla fiducia che egli, quale diretto responsabile verso il cliente, ripone nella capacita e probita professionale del collega designato a fare le sue veci. Questi, tanto se nominato sostituto a tutti gli effetti, tanto se delegato per Atti singoli, non puo eccedere dal limite della nomina e della delega, facendosi a sua volta sostituire e rappresentare da altro procuratore, in quanto una ulteriore delega da parte del procuratore delegato non e prevista, ne consentita dalla legge.*
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)