diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11889 del 06/10/1988 Ud. (dep. 03/12/1988) Rv. 179841 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - IMPUGNAZIONI - SPECIFICA DOGLIANZA CIRCA L'ECCESSIVITÀ DELLA PENA - ENUNCIAZIONE IN SENTENZA DI ERMETICA FORMULA DI STILE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - FATTISPECIE: RICHIAMO ALLA CONGRUITÀ ED ALLA ADEGUATEZZA DELLA PENA.*
Stato
decisa il 1988-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179841-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - IMPUGNAZIONI - SPECIFICA DOGLIANZA CIRCA L'ECCESSIVITÀ DELLA PENA - ENUNCIAZIONE IN SENTENZA DI ERMETICA FORMULA DI STILE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - FATTISPECIE: RICHIAMO ALLA CONGRUITÀ ED ALLA ADEGUATEZZA DELLA PENA.*

Non può ritenersi adempiuto l'Obbligo della corretta motivazione qualora, a fronte di specifica doglianza espressa con i motivi della impugnazione circa l'eccessività della pena, il giudice si limiti ad enunciare un'ermetica formula di stile, cioè una proposizione da cui non possono desumersi le ragioni della Determinazione della pena stessa. (nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, i giudici di appello avevano testualmente motivato: "ciò posto si rileva che la pena inflitta dai primi giudici appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti, alla personalità dell'imputato e in armonia con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.", dopo che i giudici di primo grado, soltanto "valutati gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.", erano pervenuti alla Determinazione della pena attraverso un calcolo monco ed errato). (V mass n 117242; (Conf mass n 120238).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)