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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 15 marzo 1988, causa 147/86

Decisione
decisa il 1988-03-15
ECLI
ECLI:EU:C:1988:150

Epigrafe

Sentenza della Corte 15 marzo 1988 Nella causa 147/86, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso i suoi uffici, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. Angelos Voudouris, consigliere giuridico presso il Ministero della pubblica istruzione e dei culti, assistito dal sig. Nikos Frankakis, consigliere giuridico presso la rappresentanza permanente della Grecia presso le Comunità europee, e dalla sig.ra Evi Skandalou, avvocato presso il « Servizio Comunità europee » del Ministero degli Affari esteri, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Grecia, Val-Sainte-Croix, 117, convenuta, avente ad oggetto un ricorso volto a far constatare che la Repubblica ellenica, vietando, a norma della legge greca vigente, ai cittadini degli altri Stati membri di istituire, a parità di condizioni con i Greci, scuole di recupero, dette « frontistiria », e altre scuole private d'insegnamento professionale e di impartire un insegnamento a domicilio, nonché limitando le possibilità di impiego di tali cittadini nelle suddette scuole, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 52, 59 e 48 del trattato, LA CORTE, composta dai sigg. G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente, J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot, C. Kakouris e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere vista la relazione di udienza e a seguito della trattazione orale del 26 novembre 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 13 gennaio 1988, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 giugno 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, vietando ai cittadini degli altri Stati membri di istituire, a parità di condizioni con i Greci, scuole di recupero, dette « frontistiria », e scuole private d'insegnamento professionale e di impartire un insegnamento a domicilio, nonché limitando le possibilità di lavoro di detti cittadini nelle scuole suddette, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 52, 59 e 48 del trattato.
punto 2
Secondo la Commissione, a norma delle leggi greche vigenti, i cittadini degli altri Stati membri della Comunità non possono: istituire « frontistiria », definiti come « l'organizzazione, nello stesso luogo, di corsi rivolti a un gruppo di più di cinque persone in tutto, ovvero, indipendentemente dalla composizione dei gruppi, a più di dieci persone in tutto per settimana, allo scopo di completare e consolidare le cognizioni rientranti nel programma del cicli di insegnamento primario, secondario e superiore (propedeutico o meno all'università), ovvero di permettere l'apprendimento di lingue straniere o della musica, o di acquisire una formazione generale nell'ambito di studi liberi, per la durata di non più di tre ore al giorno e per gruppo costituito dalle medesime persone »; istituire scuole private di formazione professionale, cioé scuole che non hanno le caratteristiche dei « frontistiria » e che impartisono un insegnamento a carattere professionale, di qualsiasi tipo; impartire un insegnamento a domicilio; occupare posti di direttore e di professore nei « frontistiria » e nelle scuole private di formazione professionale, salva tuttavia una quota di professori stranieri che possono insegnare nei « frontistiria » di lingue straniere.
punto 3
Ritenendo che tale normativa istituisse un sistema discriminatorio in base alla cittadinanza nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri e che tale sistema fosse pertanto in contrasto con gli artt. 52, 59 e 48 del trattato, la Commissione inviava al governo greco, il 30 novembre 1984, una lettera di diffida, a norma dell'art. 169, comma 1, del trattato. Poiché il governo interessato rifiutava di ammettere l'inadempimento che gli veniva contestato, la Commissione gli rivolgeva, il 28 ottobre 1985, un parere motivato, cui faceva riscontro, il 25 febbraio 1986, una risposta in senso contrario. La Commissione proponeva perciò il presente ricorso.
punto 4
Per quel che riguarda l'esposizione dettagliata delle norme di legge nazionali e dello svolgimento del procedimento nonché le conclusioni, i mezzi e gli argomenti presentati dalle parti, si rinvia alla relazione di udienza. Tali elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo in quanto necessario per le deduzioni della Corte.

Sentenza › Sulla censura fondata sulla violazione degli artt. 52 e 59 del trattato

punto 5
La Commissione asserisce che l'impossibilità per i cittadini di altri Stati membri di istituire un « frontistirion » o una scuola privata di formazione professionale è in contrasto con l'art. 52 del trattato, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, in ordine all'accesso alle attività autonome. Vietare a detti cittadini di impartire un insegnamento a domicilio sarebbe ugualmente in contrasto con tale articolo e, inoltre, con l'art. 59, relativo alla libera prestazione dei servizi.
punto 6
A tale assunto, il governo greco ribatte, in primo luogo, che il principio della libertà di stabilimento, sancito dall'art. 52, non può applicarsi nel caso di specie, in quanto a norma dell'art. 55, comma 1, del trattato, tale principio non si applica alle attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Secondo il governo greco, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le attività che nello Stato stesso partecipano all'esercizio dei pubblici poteri. Tale sarebbe il caso delle attività di insegnamento in Grecia, considerato che in forza della Costituzione di questo paese l'istruzione è un compito fondamentale dello Stato, in particolare al fine di garantire la formazione morale e intellettuale e lo sviluppo della coscienza nazionale dei cittadini, e che i privati che esercitano tale attività rivestono la qualità di depositari di pubblici poteri.
punto 7
Va precisato, al riguardo, che l'art. 55 del trattato, ponendo una deroga alla regola fondamentale della libertà di stabilimento, è soggetto a un'interpretazione che limiti la sua portata a quanto è strettamente necessario per tutelare gli interessi che la stessa norma permette agli Stati membri di proteggere.
punto 8
È vero, da un lato, che in mancanza di una direttiva comunitaria diretta ad armonizzare le norme nazionali sulla creazione di istituti scolastici, l'eventuale applicazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento di cui al precitato art. 55 deve essere valutata separatamente per ciascuno Stato membro. Tuttavia, tale valutazione deve tener conto del carattere comunitario dei limiti imposti dall'art. 55 alle eccezioni consentite al principio della libertà di stabilimento, onde evitare che l'effetto utile del trattato in questa materia venga eluso da norme unilaterali degli Stati membri.
punto 9
Pur spettando a ciascuno Stato membro definire quali siano, in materia di insegnamento, il ruolo e le responsabilità inerenti ai pubblici poteri, non può tuttavia ammettersi che la semplice istituzione, da parte di un privato, di una scuola quale un « frontistirion » o di una scuola di istruzione professionale, ovvero il semplice fatto che un privato impartisca lezioni a domicilio, li rendano partecipi all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'art. 55 del trattato.
punto 10
Tali attività private restano infatti sotto il controllo dei pubblici poteri, che dispongono di mezzi sufficienti per provvedere, in ogni caso, alla tutela degli interessi di cui essi sono responsabili, senza che sia all'uopo necessario restringere la libertà di stabilimento.
punto 11
Il primo argomento difensivo addotto dal governo greco va pertanto respinto.
punto 12
Lo stesso governo fa inoltre valere, avverso la censura mossa dalla Commissione, che alla luce di quanto disposto dall'art. 16, n. 7, della Costituzione ellenica, l'istituzione di scuole di istruzione professionale da parte di privati può essere autorizzata solo per legge. In mancanza di una legge del genere, è fatto divieto a tutti i privati, compresi i cittadini greci, di istituire tali scuole. Pertanto non sussisterebbe, al riguardo, alcuna discriminazione contraria al diritto comunitario.
punto 13
Nei limiti in cui tale argomento difensivo si riferisce all'istruzione professionale, quale è definita dall'art. 16, n. 7, della Costituzione ellenica, esso va riconosciuto fondato. Difatti, la Commissione non è riuscita a dimostrare che una legge nazionale permetta, in questo settore, l'istituzione di scuole private né che tali scuole esistano effettivamente.
punto 14
Va sottolineato, invece, che la Commissione ha voluto far riferimento, nel presente ricorso, ad una nozione comunitaria di istruzione professionale e considerare, in senso più lato, ogni forma di insegnamento specializzato in contrapposizione all'insegnamento generale. In quest'ambito, essa ha dimostrato che al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 16, n. 7, della Costituzione ellenica, la legge nazionale permette ai privati di nazionalità greca di aprire scuole di musica e di danza, mentre tale possibilità viene negata ai cittadini degli altri Stati membri.
punto 15
Invero, il governo convenuto fa valere ancora che non gli può essere addebitato alcun inadempimento, nemmeno nei confronti di queste scuole, in quanto nella pratica le autorizzazioni necessarie alla loro istituzione verrebbero accordate ai cittadini degli altri Stati membri, nonostante le norme in senso contrario della legge nazionale.
punto 16
Tuttavia, come risulta da una giurisprudenza costante (vedasi per esempio, sentenza 13 ottobre 1987, causa 236/85, Commissione/Regno dei Paesi Bassi, Racc. 1987, pag. 3989) « semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del trattato ».
punto 17
Dalle considerazioni svolte in precedenza deriva che il divieto imposto dalle leggi greche ai cittadini degli altri Stati membri di istituire « frontistiria », scuole private di musica e di danza o di impartire un insegnamento a domicilio, è in contrasto con l'art. 52 del trattato.
punto 18
Per quel che riguarda l'insegnamento a domicilio, inoltre, tale divieto è altresì in contrasto con l'art. 59, in quanto esso riguarda i cittadini di altri Stati membri che si rechino in Grecia per prestare servizi in modo occasionale.

Sentenza › Sulla censura fondata sulla violazione dell'art. 48 del trattato

punto 19
La Commissione fa valere che la legge ellenica vieta ai cittadini degli altri Stati membri di occupare posti di direttore e di insegnante nei « frontistiria » e nelle scuole private di istruzione professionale, salva una ristretta quota di insegnanti stranieri che possono essere assunti nei « frontistiria » di lingue straniere. Una siffatta discriminazione che, fondandosi sulla nazionalità, impedisce o limita l'esercizio di attività lavorative dipendenti sarebbe in contrasto con l'art. 48 del trattato, relativo alla libera circolazione dei lavoratori.
punto 20
La Commissione tuttavia ammette, come risulta dal parere motivato da essa inviato alla Repubblica ellenica e dagli argomenti da essa addotti dinanzi alla Corte, che in forza degli artt. 44 e 45 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati, l'art. 48 del trattato troverà piena applicazione, fino al 1o gennaio 1988, solo per i cittadini degli altri Stati membri che già occupano un posto di lavoro in Grecia e per i membri delle loro famiglie, che soddisfino talune condizioni di durata della residenza in Grecia. La Commissione ha perciò riscontrato un inadempimento degli obblighi della Repubblica ellenica solo a causa della discriminazione operata a danno di queste due categorie di persone.
punto 21
Tale argomento della Commissione, che, in questi limiti, non è stato contestato dal governo convenuto, va accolto solo in quanto esso si riferisce ai posti di direttore e di insegnante nei « frontistiria » e nelle scuole private di musica e di danza.
punto 22
Dal complesso delle considerazioni sopra svolte, discende che il ricorso della Commissione deve essere parzialmente accolto.

Sentenza › Sulle spese

punto 23
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 69, § 3, la Corte può compensare in tutto od in parte le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Nel caso presente, poiché la domanda della Commissione viene accolta solo parzialmente, le spese vanno compensate.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La Repubblica ellenica, vietando ai cittadini degli altri Stati membri di istituire « frontistiria » nonché scuole private di musica e di danza, e di impartire l'insegnamento a domicilio, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 52 e 59 del trattato. 2) La Repubblica ellenica, vietando o limitando l'accesso dei cittadini degli altri Stati membri già occupati in Grecia e dei loro familiari all'attività di direttore e di insegnante nei « frontistiria » e nelle scuole private di musica e di danza, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 48 del trattato. 3) Per il resto il ricorso è respinto. 4) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Bosco Moitinho de Almeida Koopmans Everling Galmot Kakouris Schockweiler Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 marzo 1988. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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