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Sez. L, Sentenza n. 13388 del 07/10/2000 (Rv. 540872 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalto di mere prestazioni di lavoro - Fattispecie complessa - Elementi - Onere probatorio del lavoratore - Oggetto - Fattispecie in materia di subappalto e di lavoratori presentatisi come "squadra di lavoro autogestita".
Stato
decisa il 2000-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540872-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

L'appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi dell'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369, costituisce una fattispecie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo rapporto fra colui che conferisce l'incarico ed usufruisce in concreto delle prestazioni del lavoratore (appaltante, committente o interponente) e colui che riceve l'incarico e retribuisce il lavoratore (appaltatore, intermediario o interposto) e di un secondo rapporto fra l'intermediario ed il lavoratore; pertanto quest'ultimo per poter venir dichiarato dipendente del committente, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 1 legge 1369, ha l'onere di allegare e dimostrare innanzitutto l'esistenza del rapporto fra questi e l'asserito intermediario, e inoltre, alla stregua della presunzione assoluta stabilita dalla legge (impiego da parte dell'appaltatore di capitali, macchine o attrezzature fornite dall'appaltante) o in base alle normali regole di prova, che l'intermediario è un imprenditore solo apparente, restando escluso che al fine sopraindicato possa prescindersi da entrambe le menzionate allegazioni e prove, dando solo la (pur necessaria) dimostrazione che l'asserito interposto ha messo a disposizione dell'interponente le energie lavorative del lavoratore medesimo. (Nel caso di specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha escluso la configurabilità del subappalto di manodopera in una ipotesi in cui, pur essendosi accertata l'esistenza di un contratto di subappalto di opere edili tra due imprese, era stata, tuttavia, acclarata l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una qualsiasi di tali imprese ed i lavoratori ricorrenti i quali erano, invece, da considerare lavoratori autonomi, essendosi presentati al cantiere come una "squadra di lavoro autogestita").

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)