Sez. 3, Sentenza n. 1029 del 19/05/1975 Ud. (dep. 20/01/1976) Rv. 131967 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PRELIEVO DI CAMPIONI - ATTIVITA DI VIGILANZA AMMINISTRATIVA - GARANZIE DIFENSIVE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - PRELIEVO DI CAMPIONI - ATTIVITA DI VIGILANZA AMMINISTRATIVA - GARANZIE DIFENSIVE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Le ispezioni, i prelievi dei campioni e la loro prima analisi si inquadrano nella vigilanza amministrativa a tutela della salute pubblica e, in quanto intervengono prima che ci sia un indiziato di reato, non possono essere considerati Atti processuali di istruttoria. Soltanto quando l'analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole puo dirsi che vi sia un indiziato di reato e da quel momento sorge l'Obbligo dell'osservanza delle Disposizioni dettate dal codice di procedura penale per l'intervento del difensore. (fattispecie relativa al reato immissione di rifiuti industriali in acque pubbliche senza autorizzazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)