diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 28 maggio 1974, causa 3/74

Decisione
decisa il 1974-05-28
ECLI
ECLI:EU:C:1974:60

Epigrafe

Nel procedimento 3-74, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra EINFUHR-UND VORRATSSTELLE FÜR GETREIDE UND FUTTERMITTEL, Francoforte sul Meno, e WILHELM PFÜTZENREUTER, Düsseldorf-Benrath,. domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, 7, n. 2, e 8, n. 2, del regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102, relativo ai certificati d'importazione ed esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a base di cereali, il riso, le rotture di riso ed i prodotti trasformati a base di riso (GU n. L 126 del 6 agosto 1964, pag. 2125), LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner (relatore) e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, giudici; avvocato generale: G. Reischl, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento nella fase scritta possono riassumersi come segue:
paragrafo 2
1. Il 3 febbraio 1967, alla ditta Wilhelm Pfützenreuter (attrice nella causa di merito) venivano rilasciate due licenze d'importazione per importare dalla Francia 500000 kg di orzo di birra. L'operazione doveva compiersi entro il 31 maggio 1967, la cauzione da versare ammontava a 10000 DM. Sfruttando tali licenze, essa importava fino al 24 maggio 1967260464 kg di orzo, sdoganato ad Andernach e a Düsseldorf. Il 31 maggio 1967, l'attrice denunciava l'importazione di altri 250000 kg di orzo — caricato su una nave — all'ufficio doganale di Emmerich-Hafen. La partita proseguiva poi per Düsseldorf con bolletta d'accompagnamento doganale; il 5 giugno l'ufficio doganale di Düsseldorf compiva le operazioni di sdoganamento. Con due decisioni 12 giugno 1967, la convenuta incamerava parte della cauzione (238633 DM), a causa del ritardo nell'importazione del rimanente quantitativo. Il 22 giugno 1967, l'attrice presentava reclamo avverso tali decisioni, assumendo che l'ufficio doganale di Emmerich-Hafen non aveva potuto procedere allo sdoganamento in quanto i documenti necessari — trattenuti presso le dogane di Andernach e di Düsseldorf per lo sdoganamento delle prime partite e successivamente spediti per posta — non gli erano pervenuti in tempo. La convenuta respingeva il reclamo, e l'attrice adiva quindi il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, il quale annullava le decisioni impugnate. L'appello interposto dalla convenuta veniva respinto dal Verwaltungsgerichtshof dell'Assia, che confermava la sentenza di primo grado, affermando che, all'epoca del litigio, non era stata ancora ufficialmente definita in sede comunitaria la nozione di «importazione»; quindi la controversia andava risolta in base al diritto nazionale, secondo il quale l'importazione si perfeziona nel momento in cui la merce è trasferita da un'area economica straniera nel territorio della Repubblica federale tedesca. Pertanto, poiché la merce era stata presentata all'ufficio doganale di Emmerich-Hafen — e quindi introdotta nel territorio tedesco — prima della scadenza della licenza d'importazione, la cauzione non poteva essere incamerata, neanche parzialmente. 2. La convenuta chiedeva allora la revisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht che, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, decideva di sospendere il procedimento e deferire in via pregiudiziale alla Corte di giustizia le seguenti questioni: 1. Se la nozione d'importazione ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento CEE n. 102/64 vada interpretata: a) secondo il diritto interno; b) in caso di risposta negativa al quesito di cui alla lettera a): in quale momento debba considerarsi adempiuto l'obbligo d'importare, in caso di inoltro delle merci ad altra dogana. 2. Se i giudici nazionali siano competenti a riconoscere che sussiste forza maggiore anche nei casi che non sono menzionati all'art. 8, n. 2, del regolamento CEE n. 102/64, né sono riconosciuti dagli Stati membri, in conformità al n. 3 della stessa disposizione. Se vi sia un termine per la presentazione della domanda intesa ad ottenere che si tenga conto della forza maggiore, ed in caso affermativo quale sia tale termine. 3. L'ordinanza di rinvio del Bundesverwaltungsgericht è pervenuta in cancelleria l'11 gennaio 1974. La ditta Wilhelm Pfützenreuter, rappresentata dall'avv. P. Wendt del foro di Amburgo, e la Commissione delle CC.EE., rappresentata dal suo consigliere giuridico P. Gilsdorf, hanno presentato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte in forza dell'art. 20 dello statuto

punto 1
Secondo l'attrice nella causa di merito, gli Stati membri non hanno facoltà di emanare norme per l'interpretazione di nozioni proprie del diritto comunitario, né possono procedere a tale interpretazione, dando della nozione una definizione vincolante, se al diritto comunitario fanno difetto norme interpretative. Dal momento che nessuna disposizione espressa del regolamento n. 102/64 attribuisce agli Stati membri tali facoltà, è evidente che la nozione di importazione di cui all'art. 7, n. 2, di detto regolamento non può interpretarsi in base al diritto nazionale. Tale orientamento è corroborato da quanto ha affermato la Corte nella sentenza 18 giugno 1970 nella causa 74-69 (Krohn), Raccolta 1970, pag. 451, 17 dicembre 1970, nella causa 25-70 (Köster-Berodt) Raccolta 1970, pag. 1161 e 27 ottobre 1971 nella causa 6-71 (Rheinmühlen) Raccolta 1971, pag. 823. Tuttavia, resta da stabilire se la nozione di importazione di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 102/64 corrisponda o meno all'interpretazione tradizionalmente accolta dagli Stati membri. A questo proposito, l'attrice ricorda che il regolamento n. 102/64 fa parte della normativa vigente nel periodo di transizione, nel corso del quale continuavano ancora a sussistere le organizzazioni di mercato nazionali. Il Consiglio e la Commissione non avevano ancora ritenuto opportuno, allora, precisare la nozione di importazione, né d'altro canto sarebbe stato possibile darne una definizione comunitaria uniforme, data la coesistenza di più organizzazioni nazionali diverse tra loro. Una disciplina comunitaria delle importazioni è stata emanata solo quando è entrato in vigore il complesso dei regolamenti che hanno dato inizio alla fase definitiva della politica agricola comune. In proposito vanno ricordati i regolamenti del Consiglio 25 settembre 1968, n. 1496, relativo alla definizione del territorio doganale della Comunità (GU 28. 9. 1968 n. L 238, pag. 1) e 18 maggio 1969, n. 542, relativo al transito comunitario (GU 29. 3. 1969 n. L 77, pag. 1). La giurisprudenza del Bundesfinanzhof, ricorrendo al diritto nazionale per definire la nozione di esportazione, ha tenuto conto dei particolari aspetti del regime vigente durante il periodo transitorio. Il fatto che la nozione di importazione di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 102/64 sia stata ricollegata con l'interpretazione datane dal diritto dei vari Stati membri è perfettamente compatibile con il principio dell'applicazione uniforme del diritto comunitario. Nel seguire tale principio non si deve dimenticare il grado di integrazione delle politiche e dei mercati nazionali nel settore agricolo durante il periodo di transizione. Nel regime instaurato dal regolamento di base del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (GU 1962, pag. 965), l'integrazione dei mercati doveva iniziare dall' unificazione e dall'armonizzazione dei dazi doganali, dei prelievi, delle restrizioni quantitative, ecc. L'unificazione delle procedure doganali era un problema d'importanza marginale. Ne consegue che il principio dell'applicazione uniforme del diritto comunitario diventa assoluto solo per l'interpretazione di nozioni quali prelievo o restrizione quantitativa. Da questo punto di vista, la stessa nozione di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, ha, nel corso del periodo transitorio, una ridotta sfera d'applicazione. L'uniformità di interpretazione in tutti gli Stati membri per la nozione di importazione di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 102/64, non è imposta nemmeno dallo scopo del sistema di licenze instaurato da questo stesso regolamento, che ha la semplice funzione di fornire un panorama attendibile del futuro andamento degli scambi di prodotti agricoli, onde consentire agli organi competenti di predisporre i necessari interventi. Pertanto, dato che durante il periodo di transizione, tali previsioni erano necessariamente limitate ai vari mercati nazionali, gli Stati membri erano legittimati a definire le nozioni di importazione ed esportazione in base al diritto interno. A questo proposito, l'attrice si richiama alla sentenza della Corte 11 luglio 1968 nella causa 4-68 (Schwarzwaldmilch), Raccolta 1968, pag. 497, e conclude che la nozione di importazione di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 102/64 va determinata in base ai principi della normale prassi amministrativa dei singoli Stati membri. Nel caso che la Corte non condividesse questa tesi, la ditta Pfützenreuter sostiene che la soluzione della questione sub 1 b) non può trovarsi né nel regolamento del Consiglio 10 luglio 1970 n. 1373 (GU 20. 7. 1970, n. L 151, pag. 1) né nella sentenza della Corte 15 dicembre 1971 nella causa 35-71 (Schleswig-Holsteinische landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft), Raccolta 1971, pag. 1083. Questa sentenza verteva sull'interpretazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 (GU n. 117, pag. 2269). La nozione di «giorno dell'importazione», di cui all'articolo suddetto, è stata definita tenendo conto dello scopo del sistema di prelievi instaurato dal regolamento n. 120/67. Analogo procedimento occorre siguire per interpretare correttamente la nozione di importazione contenuta nell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 102/64. A norma del settimo considerando del preambolo di tale regolamento, lo scopo della cauzione è di «evitare di mettere in circolazione titoli per importazioni o esportazioni che non fossero poi effettuate» e che, pertanto, «darebbero un'idea errata della situazione del mercato». Ciò significa che gli obiettivi del sistema di prelievi previsto dal regolamento n. 120/67 non coincidono con quelli del regime delle licenze d'importazione. Occorre allora trovare una soluzione che concilii le finalità peculiari del regolamento n. 102/64 con gli interessi legitimi degli importatori. Richiamandosi all'art. 41 della legge doganale (Zollgesetz) ed all'orientamento della dottrina tedesca, l'attrice conclude che la dichiarazione d'ingresso di una merce onde ottenere la bolletta doganale d'accompagnamento per l'inoltro ad altro ufficio doganale, costituisce un'importazione ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 120/64, purché la merce non venga poi riesportata senza effettuare lo sdoganamento. In merito alla seconda questione, la ditta Pfützenreuter ricorda che nella sentenza 11 luglio 1968 (causa 4-68) la Corte ha esplicitamente affermato che l'elencazione dei casi di forza maggiore di cui all'art. 6, n. 3, del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1964, n. 136 (GU 1964, pag. 2601) non ha carattere limitativo, il giudice nazionale, pertanto, può riconoscere l'esistenza di un caso di forza maggiore diverso da quelli enumerati nell'articolo di cui sopra. Poiché il tenore dell'art. 8, nn. 2 e 3, del regolamento n. 102/64 è quasi identico a quello dell'art. 6, nn. 3 e 4, del regolamento n. 136/64, è logico concludere che la sentenza sopra citata costituisce un precedente valido anche per la presente fattispecie. Una conferma a tale conclusione viene dalle sentenze della Corte 17 dicembre 1970 (causa 25-70 e 16 dicembre 1970 nella causa 36-70 (Getreide-Import), Raccolta 1970, pag. 1170). Nella sentenza 30 gennaio 1974, pronunziata nella causa 158-73 (Kampffmeyer) e non ancora pubblicata, la Corte ha affermato per diritto che la presentazione di una domanda intesa a far dichiarare che in una determinata situazione si deve ravvisare un caso di forza maggiore può essere presentata dopo la scadenza della licenza d'importazione. Anche se quella causa verteva sull'interpretazione dell'art. 18 del regolamento n. 1373/70, ciò non impedisce che tale giurisprudenza possa applicarsi per analogia alla fattispecie. Poiché l'art. 8 del regolamento n. 102/64 non stabilisce alcun termine di decadenza, deve concludersi che la presentazione della domanda mirante ad una declaratoria di forza maggiore non è soggetta a termini di sorta; l'unica limitazione, di carattere generale, è costituita dal divieto dell'abuso del diritto.
punto 2
La Commissione sostiene che è unicamente al legislatore comunitario che spetta il compito di formulare l'interpretazione vincolante della nozione di importazione, di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 102/64. La logica del regime instaurato da questo regolamento esige che tale nozione sia imperniata sullo sdoganamento. Ogni diversa interpretazione non sarebbe confacente al buon funzionamento del sistema di licenze. In particolare, considerare già importata la merce che ha attraversato la frontiera, ma viaggia ancora sotto vincolo doganale, sarebbe pericoloso, giacché non vi è la certezza assoluta ch'essa sia effettivamente messa in circolazione sul mercato interno. Il vincolo doganale gravante sulla merce non costituisce affatto un impegno ad importare, anzi, l'importatore può benissimo riesportare la partita prima ch'essa venga sdoganata. Il solo fatto che vi sia tale possibilità rende la tesi incompatibile con la ratio e con lo scopo del regolamento n. 102/64. La Commissione ritiene inaccettabile la tesi della ditta Pfützenreuter, secondo cui la nozione di importazione va definita, per il periodo di transizione, in base alla prassi amministrativa vigente nei vari Stati membri. La normativa del regolamento n. 19, almeno per quanto riguarda le importazioni, è completa e minuziosa, e non lascia alcun potere discrezionale agli Stati membri per quel che riguarda la sua applicazione. Di conseguenza, qualsiasi intervento del legislatore nazionale potrebbe avere ripercussioni sull'efficacia delle norme comunitarie, nella fattispecie su quelle del regolamento n. 102/64. D'altronde il fatto che dopo l'entrata in vigore dell'organizzazione definitiva del mercato dei cereali non si sia presentata la necessità di definire la nozione d'importazione per applicare il sistema delle licenze, dimostra chiaramente che gli Stati membri, già nel periodo transitorio, non avevano più alcun potere normativo in materia. La nozione d'importazione va interpretata senza distinguere tra sistema dei prelievi e sistema delle licenze. Questi regimi sono in realtà strettamente collegati l'uno all'altro, come anche la Corte ha riconosciuto nella sentenza 15 dicembre 1971 (causa 35-71). L'interpretazione, per di più, deve prescindere dalle particolari circostanze del caso singolo. Al contrario, occorre rifarsi a criteri generali ed astratti. In pratica, diverrebbe impossibile applicare la disciplina agricola comunitaria se le autorità doganali nazionali dovessero di volta in volta accertare l'importazione in base agli elementi particolari della singola operazione. Quanto alla minuziosa descrizione dell'importazione contenuta nel regolamento n. 1373/70, essa non ha affatto l'importanza attribuitale dall'attrice nella causa di merito. Tale regolamento non ha fatto altro che confermare il principio già accolto, secondo il quale per qualsiasi importazione effettuata in base a licenza l'elemento determinante è la messa in libera pratica della merce. Tuttavia occorre attribuire al regolamento n. 1373/70 un'efficacia costitutiva, almeno nei limiti in cui contiene delle disposizioni di carattere tecnico, specie per la determinazione esatta del momento della messa in libera pratica. Ciò significa che prima della sua entrata in vigore potevano sussistere lievi divergenze circa il momento in cui l'importazione doveva ritenersi perfezionata, divergenze inevitabili ed ammissibili conseguenti al diverso criterio secondo cui nei diritti nazionali era stabilito il momento dello sdoganamento. La Commissione concorda con l'attrice nella causa di merito sulla risposta da dare alla prima parte della seconda questione: l'elenco dei casi di forza maggiore di cui all'art. 8, n. 2, del regolamento n. 102/64 non è limitativo. Per quanto né il regolamento n. 102/64, né le norme attualmente in vigore stabiliscano alcun termine per chiedere la dichiarazione formale che sussiste un impedimento di forza maggiore, un termine naturale per simili richieste è posto alle esigenze di un efficace funzionamento del sistema delle licenze. L'importatore è quindi tenuto a presentare tale domanda entro un termine ragionevole, che non può venir stabilito in assoluto, ma va determinato di volta in volta a seconda delle circostanze del caso. È questo un compito che spetta alle amministrazioni nazionali, cui è lasciata in materia una certa facoltà discrezionale. L'attrice nella causa principale e la Commissione hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 4 aprile 1974. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 maggio 1974.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 3
3/4 Il 31 maggio 1967 — ultimo giorno di validità delle licenze — la ditta importatrice, attrice nella causa di merito, denunciava all'ufficio dognale di Emmerich-Hafen che la partita oggetto della controversia — caricata su una nave — era in transito al valico doganale. L'autorità doganale lo stesso giorno faceva proseguire la partita per Düsseldorf rilasciando la relativa bolletta d'accompagnamento doganale. Il 5 giugno 1967, l'ufficio doganale di Düsseldorf compiva le operazioni di sdoganamento. Tale prassi era stata seguita poiché non era stato possibile presentare tempestivamente all'ufficio doganale di Emmerich-Hafen i documenti necessari — e in particolare le licenze di importazione — inviati dall'importatore alle dogane di Andernach e di Düsseldorf per lo sdoganamento di un'altra partita, effettuato il 24 maggio 1967. I documenti erano stati poi rispediti per posta all'importatore, ma il 31 maggio 1967 il plico non gli era ancora pervenuto.
punto 1
Con ordinanza 16 novembre 1973, pervenuta in cancelleria l'11 gennaio 1974, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni in merito alla interpretazione del regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102, relativo alle licenze d'importazione e d'esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a base di cereali, il riso, le rotture di riso ed i prodotti trasformati a base di riso (GU n. 126, pag. 2125).
punto 2
Come si desume dal provvedimento di rinvio, la causa di merito tende essenzialmente a stabilire se talune importazioni di orzo da birra, effettuate nel 1967, siano state perfezionate entro i termini indicati nelle relative licenze e se, quindi, la cauzione depositata a norma dell'art. 7 del suddetto regolamento vada restituita.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

paragrafo 1
5/6 L'art. 7, n. 2, del regolamento n. 102/64 sancisce: «Fatte salve le disposizioni dell'art. 8, quando l'obbligo di importare o di esportare non è stato soddisfatto entro il periodo di validità del titolo, la cauzione viene incamerata …». Tale norma si fonda, per quanto riguarda il mercato dei cereali, sull'art. 16 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 — relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. 30, pag. 933) — secondo il quale «il rilascio della licenza è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisce l'impegno di importare entro il periodo di validità del titolo e che resta acquisito ove l'importazione non abbia luogo entro tale periodo».
paragrafo 3
8/9 Il sistema di licenze d'importazione e d'esportazione e il relativo obbligo del deposito cauzionale sono stati istituiti onde fornire alle autorità competenti informazioni precise sull'andamento del mercato e sulle previsioni relative al flusso delle operazioni di import-export. Ciò premesso, occorre dare alle norme in materia un'interpretazione ed un'applicazione uniformi in tutti gli Stati membri, per evitare che dalla difformità di criteri amministrativi traggano vantaggio talune correnti commerciali.
paragrafo 4
10/12 In effetti, l'evoluzione della normativa in materia di politica agricola è caratterizzata dalla tendenza a precisare e chiarire alcune nozioni fondamentali — come quelle d'importazione — allo scopo di agevolare la transizione dalle diverse procedure nazionali ad un iter doganale comunitario standardizzato. Nel settore in causa le pietre miliari di tale evoluzione sono stati i regolamenti 120/67 (GU 1967, n. 117, pag. 2269) e 473/67 (GU 1967, n. 204, pag. 16), che, nell'ambito di una più completa organizzazione comune dei mercati hanno soppresso il rilascio di licenze negli scambi intracomunitari. Il processo si è concluso col regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, che stabilisce modalità comuni di applicazione per il regime di titoli d'importazione e di esportazione e di certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico. Per quanto riguarda il periodo di validità delle licenze, tale regolamento stabilisce all'art. 15 che «l'obbligo d'importare è considerato come adempiuto e il diritto all'importazione in base al titolo, come utilizzato il giorno dell'espletamento delle formalità doganali» di importazione.
paragrafo 5
13/15 Dagli obiettivi del sistema adottato, si deve arguire che la nozione di importazione di cui all'art. 7 del regolamento n. 102/64, e alle norme che lo hanno sostituito, è inscindibile dall'operazione di sdoganamento. Tuttavia tale disposizione non precisa ancora chiaramente il momento in cui l'importazione deve considerarsi inconfutabilmente perfezionata sotto il profilo giuridico. A tal fine non è sufficiente il fatto che la merce abbia regolarmente varcato la frontiera dello Stato membro in cui è diretta, stante la possibilità di riesportarla. Per la stessa ragione, la dichiarazione rilasciata dall'importatore alle autorità doganali e attestante che la merce era destinata all'importazione ed alla messa in libera pratica, non prova esaurientemente l'avvenuta importazione.
paragrafo 6
16/17 In effetti sarebbe inammissibile — in quanto incompatibile con il buon funzionamento del sistema delle licenze — qualsiasi interpretazione dell'art. 7 che sposti sull'autorità competente l'onere della prova, cosicché incomba all'autorità dimostrare, eventualmente, che l'operazione prevista non è stata effettuata. Al contrario, la poca chiarezza di tale norma, induce a ritenere che siano state rispettate le condizioni prescritte dall'art. 7 se l'importatore produce dei documenti attestanti che la merce è stata tempestivamente presentata alla dogana del paese importatore, è stata posta sotto vincolo doganale e qui effettivamente sdoganata.
punto 7
Con la prima questione si chiede se la nozione di importazione ai sensi dell'art.7 del regolamento n. 102/64 vada interpretata secondo il diritto interno e, altrimenti, in quale momento debba considerarsi adempiuto l'obbligo di importare in caso di inoltro delle merci ad altra dogana.
punto 18
In assenza di requisiti più precisi, si deve quindi concludere che nessuna disposizione dell'art. 7 del regolamento n. 102/64 vieta di considerare come importazione, ai sensi dello stesso articolo, l'ingresso della merce nel paese importatore, debitamente accertato dalle competenti autorità doganali, purché sia ugualmente fornita la prova che la merce è stata successivamente sdoganata e messa in libera pratica.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

paragrafo 3
21/23 La nozione di forza maggiore contenuta nel regolamento suddetto va interpretata tenendo conto della natura particolare dei rapporti di diritto pubblico tra operatori economici e amministrazione nazionale, nonché delle finalità dello stesso regolamento. Da dette finalità, nonché dalle disposizioni del regolamento, risulta che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma comprende anche quelle circostanze straordinarie, indipendenti dalla volontà dell'importatore, che dal canto suo ha adottato tutte le precauzioni dettate dai criteri di prudenza e diligenza cui deve ispirarsi il buon commerciante. Il giudice nazionale può quindi, nei limiti della propria competenza, riconoscere l'esistenza della forza maggiore non solo nei casi enumerati nel n. 2 o riconosciuti dagli Stati membri, in conformità al n. 3, ma anche in casi diversi.
paragrafo 5
25/26 A differenza dei regolamenti successivi, l'art. 8 non stabilisce a tal fine un termine preciso: tuttavia, dalla lettera e dallo spirito del sistema delle licenze si desume che la domanda va presentata nel più breve tempo possibile, e preferibilmente prima che scada la validità della licenza. Comunque, la fattispecie che ha originato il presente rinvio dimostra pienamente l'impossibilità di stabilire, al riguardo, una regola rigorosa ed assoluta, giacché ad esempio la forza maggiore può eventualmente venire invocata solo in subordine, dal momento che l'interessato è convinto di aver ottemperato a tutti i dettami del regolamento comunitario.
punto 19
A norma dell'art. 8 del regolamento n. 102/64, «quando l'importazione o l'esportazione non può essere effettuata entro il periodo di validità del titolo in seguito a circostanze da considerare come casi di forza maggiore, e purché sia stata presentata una domanda intesa ad ottenere che tali circostanze siano prese in considerazione …» l'obbligo d'importare o d'esportare è annullato o prorogato nei casi elencati nei nn. 2 e 3 dell'articolo stesso.
punto 20
Con la seconda questione si chiede in primo luogo se i giudici nazionali siano competenti a riconoscere che sussiste forza maggiore anche nei casi che non sono menzionati all'art. 8, n. 2, del regolamento n. 102/64, né riconosciuti dagli Stati membri in conformità al n. 3 della stessa disposizione.
punto 24
Con la seconda questione si chiede inoltre se vi sia un termine per chiedere l'accertamento giudiziale della forza maggiore e, in caso affermativo, quale sia questo termine.
punto 27
In conclusione, l'art. 8 del regolamento n. 102/64, non stabilisce alcun termine per chiedere l'accertamento giudiziale della forza maggiore, tuttavia, obbliga l'importatore o l'esportatore a perseguire con la massima diligenza la tutela dei propri interessi.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
28/29 Le spese sostenute dallo Stato belga e dalla Commissione delle CC.EE., che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostole dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 16 novembre 1973, afferma per diritto: 1o Nessuna disposizione dell'art. 7 del regolamento n. 102/64 vieta di considerare come importazione, ai sensi dello stesso articolo, l'ingresso della merce nel paese importatore, debitamente accertato dalle competenti autorità doganali, purché sia ugualmente fornita la prova che la merce è stata successivamente sdoganata e messa in libera pratica. 2o L'art. 8 del regolamento n. 102/64, non stabilisce alcun termine per chiedere l'accertamento giudiziale della forza maggiore, tuttavia, obbliga l'importatore o l'esportatore a perseguire con la massima diligenza la tutela dei propri interessi.

Firme

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 maggio 1974. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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