Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, indaga sui fatti costituenti reato previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione con i poteri stabiliti dalla presente legge per riferirne al Parlamento in seduta comune.
2. La Commissione inquirente e' denominata negli articoli seguenti "la Commissione".
Art. 2
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione non e' richiesta per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale dei membri del Parlamento, nonche' per emettere a loro carico provvedimenti coercitivi e cautelari, salvo quanto previsto nel comma seguente.
2. L'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere convalidato dalla Camera di appartenenza entro venti giorni dalla sua emissione.
3. Entro lo stesso termine l'ordine di arresto per le persone che non sono membri del Parlamento deve essere convalidato dalla Camera dei deputati.
4. In mancanza di convalida, l'ordine di arresto si intende revocato.
Art. 3
1. Il rapporto relativo ad un fatto preveduto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere presentato al Presidente della Camera dei deputati.
2. La denuncia, oltre che all'autorita' prevista dall'articolo 7 del codice di procedura penale, puo' essere presentata direttamente al Presidente della Camera.
3. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera di appartenenza.
4. Nei casi in cui il rapporto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorita' che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.
5. La Commissione da' inoltre comunicazione al Presidente della Camera delle indagini promosse d'ufficio.
Art. 4
1. La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti non sono manifestamente infondati, riferisce al Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza.
2. Le indagini di cui al comma precedente devono essere esperite nel termine di sei mesi dalla data della trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, ovvero, nel caso di indagini d'ufficio, dalla data della comunicazione allo stesso Presidente. Il termine puo' essere prorogato, per una sola volta, per non piu' di tre mesi, qualora almeno sei commissari ne facciano richiesta al presidente della Commissione.
3. Il Parlamento, su richiesta di almeno cinquanta membri, puo' disporre a maggioranza che la Commissione compia un supplemento di indagini, prefissandole un termine non superiore a quattro mesi.
4. Per l'effettuazione delle indagini la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le commissioni di inchiesta.
5. Per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 90 della Costituzione non puo' essere opposto, in relazione agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, il segreto di Stato.
6. La Commissione puo' delegare ad uno o piu' commissari il compimento di atti istruttori, salvo quelli relativi alla liberta' personale.
Art. 5
1. Le indagini della Commissione sono esclusivamente dirette ad
accertare i reati previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione.
2. Non e' consentita la riunione dei procedimenti per connessione,
salvo che nei casi di cui all'art. 45, numeri 1 e 2, del codice di procedura penale. Anche in tali casi la Commissione puo' tuttavia ordinare, in un momento successivo, la separazione dei procedimenti qualora ne ravvisi l'opportunita'.
Art. 6
1. La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute o parti di esse possono essere pubbliche e puo' provvedere altresi' alla pubblicita' dei propri lavori, nei modi previsti dal regolamento della Camera dei deputati.
2. E' sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione vota sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza e su quella di dichiarazione di incompetenza della Commissione stessa. A tale seduta e' ammessa la presenza del denunziato, dell'indiziato o dell'inquisito che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.
Art. 7
1. I provvedimenti della Commissione sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.
2. Nei casi di necessita' e di urgenza l'ufficio di presidenza puo' adottare in via provvisoria i provvedimenti di competenza della Commissione. In tali casi l'ufficio di presidenza ne riferisce immediatamente alla Commissione.
3. Se i provvedimenti adottati dall'ufficio di presidenza non sono convalidati dalla Commissione, essi si intendono revocati.
Art. 8
1. L'autorita' giudiziaria ordinaria e militare che, in qualunque stato o grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione ovvero al Parlamento in seduta comune e' in corso procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci.
2. Se la Commissione ha notizia di un procedimento innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o militare a carico di alcune delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione e ritiene che il fatto integra alcune delle ipotesi previste dagli stessi articoli, afferma la propria competenza indicando la persona nei cui confronti intende procedere nelle indagini di cui all'articolo 3 e ne informa il Presidente della Camera dei deputati.
3. Questi richiede all'autorita' giudiziaria suddetta la trasmissione degli atti del procedimento.
4. Se l'autorita' richiesta ritiene la propria competenza trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Ugualmente trasmette gli atti a quest'ultima se dissente dalla pronuncia di incompetenza della Commissione o del Parlamento in seduta comune.
Art. 9
1. Gli articoli da 1 a 16 compreso della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono, abrogati. E' altresi' abrogata la legge 18 marzo 1976, n. 65, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
Art. 10
1. Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati gia' compiuti atti aventi rilevanza istruttoria.
Art. 11
1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1 gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1 gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.
Art. 12
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO