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Sez. 1, Sentenza n. 502 del 14/01/2016 (Rv. 638133 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Progetto di riparto - Regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Osservazioni del creditore anteriori al decreto del G.D. di sua esecutività - Onere ai fini della successiva legittimazione al reclamo - Inconfigurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638133-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, i creditori, nel regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006, possono proporre reclamo avverso il decreto che rende esecutivo il progetto di riparto pur quando non abbiano presentato le osservazioni di cui all'art. 110, comma 3, l.fall., configurandosi, di solito, quel decreto come l'unico provvedimento definitivo suscettibile di determinare preclusioni circa la collocazione dei crediti correnti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge Falliment. art. 117, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)