Sez. L, Sentenza n. 12526 del 07/07/2004 (Rv. 574301 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Previa osservanza dell'art. 7 st. lav. - ObbligatorietĂ - Violazione - Conseguenze - Ingiustificatezza del recesso - ConfigurabilitĂ - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di licenziamento ontologicamente disciplinare, trovano applicazione le garanzie procedimentali stabilite dall'art.7 della legge n. 300 del 1970, con la conseguenza che la inosservanza di dette garanzie, nell'area a tutela c.d. obbligatoria, rende il licenziamento ingiustificato ed espone il datore di lavoro alla alternativa tra riassunzione del lavoratore o risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)