Sez. 3, Sentenza n. 9131 del 21/03/1984 Ud. (dep. 25/10/1984) Rv. 166306 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - REATO CONTINUATO - MANCATA UNIFICAZIONE DEL NUOVO REATO A QUELLI DELLA PRECEDENTE CONDANNA - RICORSO PER CASSAZIONE - RICHIAMO ALLA DECISIONE SU CUI SI BASA LA PRETESA - INSUFFICIENZA - ONERE DI ALLEGARE ALL'IMPUGNAZIONE TALE TITOLO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - REATO CONTINUATO - MANCATA UNIFICAZIONE DEL NUOVO REATO A QUELLI DELLA PRECEDENTE CONDANNA - RICORSO PER CASSAZIONE - RICHIAMO ALLA DECISIONE SU CUI SI BASA LA PRETESA - INSUFFICIENZA - ONERE DI ALLEGARE ALL'IMPUGNAZIONE TALE TITOLO - NECESSITÀ.*
Il ricorrente, il quale deduca violazione dell'art. 81 cod. pen. per la mancata unificazione del nuovo reato a quelli della precedente condanna, in applicazione dell'istituto della continuazione, è tenuto a corredare l'impugnazione con il titolo (sentenza) su cui si basa la propria pretesa, non essendo sufficiente il solo richiamo ad esso, ancorché indicato nel contesto della narrativa della decisione impugnata. (V mass n 143022).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)