Sez. 5, Sentenza n. 1975 del 15/12/1969 Ud. (dep. 18/02/1970) Rv. 114015 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO - NON COSTITUISCE NECESSARIAMENTE RISARCIMENTO DEL DANNO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO - NON COSTITUISCE NECESSARIAMENTE RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Il pagamento dell'assegno protestato e del conto di ritorno non risarcisce necessariamente in ogni caso l'intero danno causato dal reato, non potendosi escludere aprioristicamente l'ipotesi che il prenditore si sia trovato nella condizione di sobbarcarsi ad oneri gravosi per ovviare alle conseguenze del mancato incasso, specialmente se faceva affidamento sulla riscossione dell'assegno per adempiere ad obbligazioni proprie. (Conf 110609, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)