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Sez. 3, Sentenza n. 2643 del 22/07/1968 (Rv. 335160 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL PREPONENTE - DOMANDA DELL'AGENTE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335160-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL PREPONENTE - DOMANDA DELL'AGENTE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - IMPROPONIBILITA.*

Il quesito se sia proponibile, da parte dell'agente, nel rapporto di Agenzia a tempo indeterminato, la domanda di risoluzione per colpa del preponente, dopo che quest'ultimo abbia esercitato il diritto di recesso e sia scaduto da tempo il periodo di preavviso, deve essere risolto negativamente. L'Esercizio del diritto di recesso, infatti, produce di per se la Estinzione del rapporto e, conseguentemente, una volta esercitato tale diritto, non vi e piu spazio perche possa operare la domanda di risoluzione, formulata dalla controparte, postulando tale domanda la persistenza del rapporto al momento in cui viene introdotta. L'accoglimento della istanza di risoluzione non potrebbe, invero, sortire, sotto il profilo della cessazione del vincolo, effetti sostanzialmente diversi da quelli gia verificatisi a seguito del recesso, la risoluzione non spiegando efficacia retroattiva in ordine ai contratti di durata (art. 1458 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1750

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)