Sez. 3, Sentenza n. 3051 del 25/05/1979 (Rv. 399403 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE MINORE DI QUELLO LEGALE - NULLITA DELLA CITAZIONE - RIFERIMENTO AL CONVENUTO APPELLATO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE MINORE DI QUELLO LEGALE - NULLITA DELLA CITAZIONE - RIFERIMENTO AL CONVENUTO APPELLATO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Ove sia stato assegnato al convenuto un termine di comparizione minore di quello stabilito dalla legge, l'atto introduttivo del giudizio e nullo e la relativa nullita, se non sia stata sanata con effetti ex nunc dalla Costituzione del convenuto, deve essere rilevata di ufficio e si ripercuote sul procedimento e sulla sentenza che lo definisce; cio vale anche per il giudizio di appello, in virtu del richiamo all'art 163 cod proc civ da parte dell'art 342 dello stesso codice. Ne consegue che il termine in oggetto e previsto a tutela esclusiva del convenuto o dell'appellato, in relazione all'esigenza di costoro di predisporre tempestivamente le proprie difese, sicche nessuna questione attinente al termine di comparizione e alla sanzione di nullita per inosservanza del medesimo si pone con riguardo all, attore o all, appellante. (Conf 120/71, mass n 349482).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)