Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 07/07/1967 Ud. (dep. 03/10/1967) Rv. 105607 - 01
REATO - REATO OMISSIVO - REATO PERMANENTE - REATI OMISSIVI ISTANTANEI - REATI OMISSIVI PERMANENTI - NOZIONE - DIFFERENZE.*
REATO - REATO OMISSIVO - REATO PERMANENTE - REATI OMISSIVI ISTANTANEI - REATI OMISSIVI PERMANENTI - NOZIONE - DIFFERENZE.*
In tema di differenze fra reati omissivi istantanei e reati omissivi permanenti, deve ritenersi sussistente la prima figura criminosa quando il dovere violato con l'omissione ha per contenuto un comportamento da prestarsi entro un determinato termine, trascorso il quale non e piu nel potere dell'obbligato far cessare, sia pure tenendo il comportamento imposto dalla legge, lo stato antigiuridico provocato dalla condotta omissiva, di guisa che resta leso in modo definitivo l'interesse tutelato dalla norma di legge. Si ha invece la seconda figura criminosa, quando, non avendo il termine natura perentoria, ma indicativa, la sua scadenza segna l'inizio dello stato d'antigiuridicita, ma non preclude al soggetto la possibilita di determinare la cessazione, compiendo, sia pure tardivamente, ma efficacemente, quanto e richiesto dalla legge e, quindi, di rimuovere il pregiudizio nell'interesse del quale la norma e stata posta. (V 101766, anno 1966).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)