Sez. 1, Sentenza n. 10349 del 20/06/1985 Ud. (dep. 07/11/1985) Rv. 170975 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - PRONUNCIA GIUDIZIALE SUL REATO PRESUPPOSTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - PRONUNCIA GIUDIZIALE SUL REATO PRESUPPOSTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
In virtù del principio dell'autonomia del reato di ricettazione rispetto a quello presupposto, non è necessario che, in relazione a quest'ultimo, vi sia espressa pronuncia giudiziale, né che lo stesso possa essere attribuito ad un soggetto determinato né, infine, che debba essere noto o punibile o imputabile il suo autore. Infatti, è sufficiente, perché possa affermarsi la responsabilità dell'imputato a titolo di ricettazione, che esista un accertamento in ordine alla commissione di un delitto e relativamente alla provenienza nel medesimo delle cose che della ricettazione sono oggetto, con la consapevolezza della loro illecita provenienza. Ne consegue che risponde del delitto in esame colui il quale acquista un passaporto ad un mercato. (V mass n 169106; (V mass n 166165; (V mass n 163678).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)