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Sez. 5, Sentenza n. 12754 del 10/06/2011 (Rv. 618469 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - TERMINE | Scadenza del termine di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Emendabilità successiva - Limiti.
Stato
decisa il 2011-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618469-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - TERMINE

In tema d'imposta di successione, la facoltà di ritrattare e modificare la dichiarazione può essere esercitata dal contribuente anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, solo quando gli eredi abbiano dichiarato erroneamente, dunque non volutamente, i dati contenuti nella prima denunzia, mentre la rettifica va presentata nel termine previsto quando si tratti di valori non dovuti ad errori materiali o di calcolo, bensì di differente e volontaria valutazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)