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Sez. L, Sentenza n. 12315 del 19/05/2010 (Rv. 613752 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Personale sanitario convenzionato - Superamento dei limiti di ore di assenza giustificate previsto dall'art. 51 del d.P.R. n. 484 del 1996 - Conseguenza - Recesso del datore di lavoro per impossibilità parziale della prestazione - Sufficienza - Ulteriori assenze non giustificate - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613752-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

In tema di personale sanitario convenzionato, il superamento dei limiti di ore di assenza giustificate previsto dall'art. 51 del d.P.R. n. 484 del 1996 costituisce causa di recesso dal rapporto di lavoro per impossibilità parziale della prestazione ex art. 1464 cod. civ., restando, quindi, irrilevante, per la risoluzione del rapporto, l'eventuale esistenza di ulteriori assenze non giustificate o la mancanza di una contestazione di illecito disciplinare.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1996 num. 484 art. 13, DPR 22/07/1996 num. 484 art. 51, Cod. Civ. art. 1464

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)