Sez. 5, Ordinanza n. 17519 del 12/10/2012 (Rv. 623952 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Soggetti passivi ex art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Portata della norma - Locale di fatto non utilizzato - Assoggettamento al tributo - Fondamento - Fattispecie relativa a Consorzio costituito da più soggetti per la gestione di uno stadio di calcio.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel contemplare espressamente e distintamente come obbligati al pagamento coloro che "occupano" o "detengono" il bene assoggettato a tributo, vi ricomprende chiunque possa disporre, a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione), del bene stesso, quand'anche di fatto non lo occupi, essendo la categoria degli occupanti materiali considerata a parte. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la validità degli avvisi di accertamento e della cartella di pagamento, emessi nei confronti del consorzio costituito da due società calcistiche, concessionarie di uno stadio, pur essendo gli impianti materialmente affidati alle due società).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 63, Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)