Sez. 1, Sentenza n. 10295 del 02/03/2010 Cc. (dep. 15/03/2010) Rv. 246521 - 01
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Dichiarazioni accusatorie rese in procedimento definito prima dell'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001 - Utilizzazione in procedimento aperto in seguito per il medesimo fatto - Legittimità - Condizioni.
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - IN GENERE
Le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratore di giustizia in procedimento definito con sentenza irrevocabile prima della data di entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63 (modificazioni al cod. pen. e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova) sono utilizzabili nel corso di indagini sul medesimo fatto avviate dopo quella data, senza che si debba far luogo alla loro "rinnovazione", quando il dichiarante sia deceduto prima dell'inizio dell'ulteriore procedimento. (Nella specie, relativa a provvedimento cautelare personale, la Corte ha osservato che in ogni caso prima dell'inizio delle nuove indagini non si sarebbe potuto provvedere alla "rinnovazione", in assenza di un procedimento pendente, e che comunque, stante l'utilizzabilità delle medesime dichiarazioni in giudizio a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., per impossibilità oggettiva di ripetizione, "a fortiori" deve ritenersi legittima l'utilizzazione in fase cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)