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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010 (Rv. 615151 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Presupposti - Incolpevolezza della decadenza dall'osservanza del termine - Conseguenze - Decadenza dovuta ad errore di diritto - Inescusabilità - Omessa comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza - Incidenza sul decorso del termine lungo (art. 327 cod. proc. civ.) per impugnare - Esclusione - Questione di costituzionalità dell'art. 327 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2010-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615151-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto. Tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)