Sez. 3, Sentenza n. 12471 del 16/11/1995 Ud. (dep. 20/12/1995) Rv. 203276 - 01
Edilizia - Disciplina urbanistica | Confisca ex art. 19 legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale - Obbligo di revoca da parte dello stesso giudice in caso di incompatibilità con provvedimento amministrativo.
Edilizia - Disciplina urbanistica
La confisca prevista dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ogni volta che sia stata accertata una lottizzazione abusiva, e persino nel caso in cui non sia stata irrogata alcuna condanna, deve essere ritenuta una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale, in funzione di supplenza rispetto alla Pubblica Amministrazione. La confisca in tal senso disposta, deve, peraltro, essere revocata dallo stesso giudice che l'ha ordinata quando (o nei limiti in cui) risulti incompatibile con un provvedimento adottato dalla Autorità amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)