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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5568 del 22/02/2023 (Rv. 666941 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Rifiuti urbani o assimilati su area portuale - Esistenza dell'autorità portuale - Conseguente cessazione del diritto del Comune al pagamento della TARSU - Esistenza di autorità marittima - Permanenza della competenza comunale.
Stato
decisa il 2023-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666941-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in area portuale, va esclusa la privativa del Comune e il correlato diritto al pagamento del tributo nel caso in cui tale attività rientri nella nella competenza esclusiva dell'Autorità portuale, mentre la competenza comunale permane per la gestione dei rifiuti nello spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti l'Autorità marittima.

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 5, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 8, Legge 28/02/1994 num. 84 art. 6 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)