Sez. 3, Sentenza n. 28232 del 20/12/2005 (Rv. 591329 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Parcheggio - AccessibilitĂ mediante ritiro di biglietto e superamento di sbarra - Avviso di mancanza di custodia - Insussistenza all'esterno del parcheggio - Conseguenze - Qualificazione del contratto come deposito - Obbligo di custodia e restituzione - Sussistenza - Fondamento.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'offerta al pubblico di parcheggio accessibile mediante ritiro di biglietto e superamento di una sbarra di accesso, ove all'esterno del parcheggio non risulti apposto un avviso ai terzi che indichi trattarsi di parcheggio "non custodito", vale come proposta di conclusione di un contratto assimilabile al deposito e, quindi, determina l'insorgenza dell'obbligo di custodia e di restituzione a carico del gestore, senza che in contrario possa valere l'informazione circa l'assenza di custodia presente sul retro del biglietto, tenuto conto che la leggibilitĂ di questa informazione sopravviene dopo la conclusione del contratto che avviene all'atto della presentazione dell'utente alla sbarra.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)