Sez. L, Sentenza n. 2975 del 15/03/2000 (Rv. 534796 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Obbligazione principale - Estinzione per prescrizione - Obbligazione del fideiussore - Declaratoria d'ufficio di estinzione - Esclusione - Eccezione del fideiussore - Necessità.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE
Poiché l'obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto all'obbligazione principale, l'estinzione di quest'ultima determina l'estinzione anche di quella fideiussoria; tuttavia ove l'obbligazione principale sia estinta per prescrizione, non è ammissibile - in forza del vincolo di solidarietà tra obbligato principale e fideiussore - la declaratoria di estinzione d'ufficio della obbligazione del fideiussore, ma è onere di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1306 secondo comma, cod. civ., di eccepire la prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2983
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)