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Sez. 1, Ordinanza n. 18680 del 05/12/2003 (Rv. 568713 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA | - Territoriale - Mancata approvazione scritta - Nullità - Rilevabilità di ufficio in sede di regolamento di competenza - Limiti.
Stato
decisa il 2003-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568713-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA

La clausola derogativa della competenza per territorio, contenuta in un contratto per adesione, la quale non sia stata specificamente approvata per iscritto, a norma dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., deve considerarsi nulla. La sua inefficacia può essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in sede di regolamento di competenza, essendo l'indagine al riguardo preclusa unicamente dal giudicato.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)