Sez. 1, Sentenza n. 3151 del 02/04/1999 (Rv. 524843 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Regime di impugnazione - Specialità -Termine breve di decadenza - Statuizioni della sentenza non attinenti specificamente all'ammissione o alla non ammissione allo stato passivo, ma a domande inserite nel procedimento di opposizione in virtù di mera connessione estrinseca - Applicabilità - Esclusione - Riunione tra procedimento di opposizione a stato passivo e azione revocatoria - Estensione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI
In tema di sentenza emessa in esito a giudizio di opposizione allo stato passivo, la disciplina speciale dettata dal quinto comma dell'art. 99 della legge fallimentare che, con riferimento al relativo gravame, impone un termine breve per la impugnazione, è operante soltanto in ordine a quelle disposizioni della sentenza stessa che incidono sulla formazione dello stato passivo, mentre non si estende ad altre statuizioni che lo stesso giudice, nella stessa sede, abbia pronunciato su domande ordinarie inserite nel procedimento di opposizione in virtù di mera connessione estrinseca. E ciò per effetto del più generale principio secondo il quale la riunione formale di più cause in un unico contesto non fa venir meno l'autonomia delle relative domande, e, quindi, delle relative decisioni. Tale criterio non può non valere per l'ipotesi di riunione tra procedimento di opposizione a stato passivo e azione revocatoria promossa dalla curatela contro lo stesso creditore opponente, in tutti i casi in cui la revocatoria riguardi rapporti giuridici che, al di fuori di detta coincidenza soggettiva, nulla abbiano in comune con quello cui l'opposizione direttamente si riferisce. La materia del contendere del giudizio di opposizione allo stato passivo non può, in definitiva, subire dilatazione solo nei limiti di una correlazione logica e giuridica che faccia apparire pregiudiziale la decisione sulla revocabilità del credito o della garanzia oggetto della insinuazione contestata rispetto alla decisione sulla accoglibilità dell'ammissione stessa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)