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Sez. U - , Ordinanza n. 25163 del 17/09/2021 (Rv. 662249 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Curatela fallimentare - Trust - Domanda principale di simulazione contrattuale - Reg. CE n. 1346/2000 - Esclusione - Reg. UE n. 1215/2012 - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662249-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di giurisdizione del giudice italiano, nel caso in cui sia stata avanzata da una curatela fallimentare la domanda principale di simulazione assoluta di un contratto istitutivo di trust stipulato dal fallito, non trova applicazione il reg. CE n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, perché solo le azioni che derivano direttamente da queste ultime e che vi si inseriscono strettamente sono riservate ai giudici dello stato membro in cui è stata aperta la procedura, bensì il reg. UE n. 1215/2012 sulla giurisdizione generale in materia civile e commerciale.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)