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Sez. 3, Sentenza n. 26149 del 09/06/2005 Cc. (dep. 15/07/2005) Rv. 231941 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna - Esecuzione - Intervenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale - Rilevanza - Esclusione - Delibera consiliare dichiarante l'esistenza di prevalenti interessi pubblici - Necessità ai fini della non esecuzione.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231941-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Il potere dovere del giudice penale di eseguire la demolizione del manufatto abusivo, disposta con la sentenza di condanna ex art. 7 Legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituito dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, opera anche nel caso in cui i beni siano stati acquisiti al patrimonio comunale, atteso che l'eventuale contrasto con il potere amministrativo si realizza soltanto al momento in cui il consiglio comunale abbia manifestato la volontà di non procedere alla demolizione per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)