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Sez. 2, Sentenza n. 192 del 19/10/2000 Ud. (dep. 11/01/2001) Rv. 217878 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTROESAME | Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame di testimoni - Controesame - Oggetto - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217878-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTROESAME

In materia di esame testimoniale, il "thema probandum", anche con riguardo alla controprova, è quello fissato, a priori, con la capitolazione, implicita o esplicita, delle circostanze su cui dovrà vertere l'esame, e non può perciò essere definito, a posteriori, dalle domande in concreto poste dalla parte richiedente, che potrebbe artatamente cambiare la tematica probatoria o limitare l'ambito del controesame. (Nella specie, essendo intervenuto l'annullamento nella sentenza di merito con rinvio ad altra Corte di Appello perché procedesse, a richiesta delle parti interessate, alla citazione delle persone indicate dall'art. 210 cod. proc. pen. per risentirle in contestazione sulle dichiarazioni rese in precedenza in ordine alla penale responsabilità degli imputati, nel giudizio di rinvio era stata richiesta l'audizione di tali persone senza indicazione specifica delle circostanze sulle quali doveva vertere l'esame; la Corte ha ritenuto che tali circostanze fossero implicitamente desumibili dalle indicazioni contenute nella sentenza rescindente e che pertanto il thema probandum concernesse proprio la penale responsabilità degli imputati, ritenendo perciò ammissibili domande su tale argomento poste dal Pubblico Ministero in sede di controesame, a nulla rilevando che la parte richiedente si fosse limitata a domande genericamente concernenti la credibilità dei dichiaranti e perciò non coinvolgenti il contenuto degli addebiti mossi agli imputati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)