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Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, commi 1, lettera h), e 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, sulla revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni;
Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto alcune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, le parole: "esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito" sono sostituite dalle seguenti: "esclusa ogni valutazione di merito".

2. Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
" b) atti generali di indirizzo o di direttiva, piani anche territoriali, programmi e altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti ovvero che ne tengano luogo;".

Art. 3

1. Dopo l'art. 2 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3. - 1. Per l'esercizio del controllo di legittimita' previsto dall'art. 125 della Costituzione e' istituita, in ciascun capoluogo di regione, la commissione statale di controllo.
2. La commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno, e' rinnovata ogni tre anni.
3. La proposta di cui al comma 2 e' previamente comunicata al presidente della regione interessata che, entro dieci giorni, puo' comunicare l'eventuale esistenza di cause di incompatibilita'.
4. La commissione e' presieduta dal commissario del Governo ovvero, in caso di assenza o impedimento, da uno dei membri che la compongono da questi designato, ed e' composta:
a) da un magistrato della Corte dei conti;
b) da tre funzionari dell'Amministrazione civile dello Stato, di cui uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato;
c) da un esperto scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
5. I componenti della commissione di cui alla lettera b) del comma 4, sono collocati in posizione di fuori ruolo e sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono, fatto salvo l'espletamento di compiti propri dei commissariati del Governo presso cui siano assegnati.
6. Le funzioni vicarie di cui all'art. 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado piu' elevato appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Per la validita' delle deliberazioni della commissione si richiede l'intervento di almeno quattro componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
8. I componenti della commissione di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni arrecati alla regione con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.
9. Il presidente della giunta regionale e' sentito dall'organo di controllo quando ne faccia richiesta. Il presidente della giunta regionale puo' farsi assistere da consulenti. Dell'audizione, che non sospende il termine per l'esercizio del controllo, e' fatta menzione nel verbale della seduta.".

Art. 4

1. Dopo l'art. 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4. - 1. Gli articoli 41, 46, 47 e 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati.

3. Al primo comma dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogate le parole: "non soggette a controllo di merito, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge".

4. Al comma 1 dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogate le parole: "escluse quelle contemplate dall'art. 46".

Art. 5

1. Le commissioni di controllo operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare l'attivita' di controllo di legittimita' sino alla loro rinnovazione ai sensi della disciplina di cui all'art. 2 e comunque non oltre il 31 marzo 1994.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 novembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO