Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 25/09/1997 Cc. (dep. 28/11/1997) Rv. 208989 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Contestazione del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso - Non integra le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ostative in ogni caso all'applicazione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
La contestazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. non integra automaticamente le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che rendono obbligatoria, pur in presenza di ragioni di salute e di esigenze assistenziali della persona, l'applicazione della custodia cautelare in carcere. (Fattispecie relativa al rigetto, ritenuto peraltro legittimo dalla S.C. per l'insussistenza di elementi da cui risultassero escluse le esigenze cautelari, di richiesta di arresti domiciliari da parte di imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, che aveva allegato l'esigenza di accudire temporaneamente alla prole in assenza della moglie ammalata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)