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Sez. 2, Sentenza n. 7660 del 21/04/2004 (Rv. 572232 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Olografia dell'ufficiale giudiziario - Necessità - Esclusione - Limiti - Sottoscrizione attestante l'attività compiuta (data, persona e luogo della consegna) - Necessità.
Stato
decisa il 2004-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572232-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE

Perché la relazione di notificazione di un atto esista e sia valida ai sensi dell'art. 148 cod. proc. civ. non è necessario che il suo contenuto sia redatto in forma autografa personalmente dall'ufficiale giudiziario, essendo invece sufficiente che questi attesti, mediante la sua sottoscrizione, l'attività compiuta e particolarmente la data di essa, nonché la persona alla quale ha consegnato la copia ed il luogo della consegna, indicazioni che, pertanto, ben possono essere riportate mediante scritturazione meccanica, anche con formula già predisposta ad opera della parte dalla quale l'attività stessa è stata richiesta e parzialmente da completare, o mediante l'uso di timbri sia per la formula da completare che per la data.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)